Martedì 25 Agosto 2020 08:03 |
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La Cassazione cambia pensiero “carissimifigli.
Cercatevi un lavoro!
Ci voleva il Covid per attivare la riflessione dei Giudici della Cassazione? Il 14 agosto 2020, quando i giovani si davano alla pazza gioia nelle balere e nei luoghi di movida, la prima sezione della Cassazione, forse stanca di sentire e leggere notizie sulla crescente e diffusa irresponsabilità dei giovani in periodo di pandemia da Covid 19, ha partorito una pronuncia storica sul mantenimento della famiglia separata, che capovolge “una teoria” che ha consentito, da moltissimi anni, a tanti figli di pesare sul groppone dei sacrificati genitori, con la scusa della insufficienza economica.
Con l’ordinanza n.17183 del 14 agosto 2020, in corso di pubblicazione, I Giudici della Cassazione hanno cambiato pensiero :“è specifico dovere del figlio, ormai uomo, “ridurre le proprie ambizioni adolescenziali” cercando un modo per mantenersi anche se non in linea con il lavoro da lui preferito”.
Il caso, cambierà la filosofia del diritto su cui ha fatto leva la maggior parte dei figli di separati, in cerca prolungata di lavoro.
Il caso riguarda una madre che contestando la decisione della Corte di appello di Firenze la quale aveva revocato sia l’assegno corrisposto dall’ex marito in favore del figlio e sia l’assegnazione della casa coniugale. Il caso riguarda un professore trentenne, come tanti altri, inserito nei ruoli della scuola come precario, con un reddito personale accertato di circa 20 mila euro annui. Per la condizione di spostamento scolastico anche la casa assegnata in coabitazione con la madre veniva usata saltuariamente. Tra l’altro la Corte di appello aveva fatto notare, in sentenza, che in tutti i paesi del mondo, tranne che in Italia, a trent’anni un figlio è fuori dalla dipendenza economica della famiglia. Né, era motivo valido la condizione di disoccupato del figlio, perché, ha sostenuto la Corte, questa può colpire qualsiasi lavoratore. Infatti, riportava, il padre del prof, per la chiusura del negozio di famiglia, finito disoccupato è stato costretto a ritornare presso la propria anziana madre per sopravvivere. in Italia questa situazione è ricorrente.
Il ripensamento normativo ha portato i SupremiGiudici a rivedere il concetto di autosufficienza nelle questioni di assegno di mantenimento. Per la Cassazione, oltre i trent’anni non vi è più obbligo di mantenimento del figlio, in relazione alla raggiunta capacità di mantenersi, che da questi è ritenuta presunta.
E quiè la svolta interpretativa che se da un lato costituisce finalmente un passo avanti nel difficile mondo della famiglia separata, dall’altro apre la discussione su di un altro aspetto:Quello della capacità presunta.Possono considerarsi compatibilmente coerenti trent’anni per chi ha concluso un percorso di laurea finito bene, ma possono ritenersi tali anche gli anni meno di trenta,per chi ha concluso il percorso scolastico, senza impegnarsi a cercare un lavoro. Caso per caso, va bene. Ma è molto importante la situazione e la condizione di impegno di ognuno. Quali sono gli aspetti e gli elementi che il Giudice deve tener presente per giudicare la capacità autonoma al mantenimento?
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Lunedì 24 Agosto 2020 12:10 |
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Aosta: nell’indifferenza della politica
Bambina di due anni ricoverata in ospedale
“sequestrata” senza prove dai servizi sociali
L’intervista (pubblicata da Aostaoggi.it il 21 c.m.,) ad una ragazza madre residente in Aosta che, all’atto di dimissione della figlia di due anni dall’ospedale Beauregard, dove era stata ricoverata alcuni giorni prima per difficoltà respiratorie, ora guarita, si è vista, senza alcuna spiegazione, impedita a riportarla a casa e, da oltre due settimane, è “trattenuta” nella struttura ospedaliera per disposizione della dirigente della Struttura Servizi alla Persona e alla Famiglia dell’Assessorato Sanità, Salute e Servizi Sociali, dott.ssa Nadia Chenal in base all’art. 403 c.c..
La madre, assieme al padre naturale, presidia giorno e notte l’ospedale nel fondato timore che la bambina, attualmente “sequestrata”, le venga portata via dai servizi sociali, per poi collocarla in una comunità e, molto probabilmente, aprire la procedura di adozione.
La signora, che vive da molti anni in Italia e che non ha problemi economici, è anche madre di un bambino di dieci anni, regolarmente mantenuto dal padre, che vive con lei.
Il ricovero notturno urgente in ospedale della piccolina ha messo in difficoltà la madre, poiché non sapeva come provvedere all’altro figlio, restato da solo in casa, alla psicologa, che è tenuta al segreto professionale, in modo confidenziale ha esternato le sue preoccupazioni per tutto ciò e le sue angosce. Nel colloquio con la psicologa effettuato nella certezza della riservatezza non è emerso nessun segnale di pericolo psicofisico né nei confronti della figlia e né verso lei stessa. Ma nonostante ciò la psicologa ha avvertito i servizi sociali. La signora è particolarmente affezionata alla figlia, curata e tenuta bene, e preoccupata per il suo benessere, come dimostra la sua continua presenza in ospedale assieme al padre che, fra l’altro, si è dichiarato disponibile a prendere in affido la bambina, consenziente la sua famiglia e i nonni della piccolina, con il pieno assenso della madre.
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Martedì 18 Agosto 2020 08:07 |
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Elezioni regionali Valle d’Aosta
I genitori separati non voteranno le forze politiche
che nei loro programmi continuano ad ignorarli
La scarsa attenzione delle forze politiche in consiglio regionale (salvo sporadiche eccezioni) dimostrata dinnanzi alle drammatiche problematiche dei minori figli di genitori non più conviventi e del genitore non affidatario, cioè il 99% dei padri in valle (servizi sociali, mediazione familiare, case protette, case famiglia, cooperative sociali, i contributi pubblici riservati solo al genitore collocatario, cioè per il 99% alle madri, ecc.) non lascia indifferenti gli elettori valdostani separati.
Questi genitori sono chiamati ad esprimere il loro assenso solo a quelle forze politiche che nel loro programma, in modo chiaro e “non politico”, si impegnano per la tutela dei minori, le devianze di genere dei servizi sociali, e il rispetto della paternità del genitore non collocatario.
In definitiva i genitori separati valdostano avanzano al nuovo consiglio regionale precise richieste, condivise da anni dall’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori che qui riportiamo.
1. Regolamento dei Servizi Sociali per garantire ai genitori o ai loro delegati l’accesso immediato ai fascicoli, la trasparenza e la tracciabilità del loro operato nell’affido dei minori su incarico del tribunale. Verifica continua sulle loro competenze professionali e sulla loro terzietà da parte degli enti pubblici. 2. Banca Dati Contributi Pubblici, compresi quelli degli altri enti pubblici
a) accessibile a tutti i genitori, compresi quelli sospesi e/o decaduti dalla responsabilità genitoriale, visibile on line da tutti gli aventi diritto; b) richiesta del contributo compilabile anche da parte di soggetti terzi ed obbligo di indicazione nella Banca Dati dei nomi di chi ha proposto il contributo; controllo preventivo della esistenza dei presupposti per la concessione del contributo; c) notifica all’altro genitore della concessione del contributo al genitore collocatario.
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Venerdì 31 Luglio 2020 10:17 |
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Sommario
- I nonni obbligati al mantenimento dei nipoti (ord. n. 14951/2020)
- I figli hanno diritto allo stesso tenore di vita (ord. n. 15774/2020)
- Validi gli accordi stragiudiziali tra ex coniugi (sent. n. 5236/2020)
Quando i genitori non provvedono ai figli
I nonni obbligati al mantenimento dei nipoti
Con l’ordinanza n. 14951/2020 del 14.7.2020, la Corte di Cassazione ribadisce che i nonni paterni in qualità di diretti ascendenti dei genitori sono obbligati in solido al mantenimento dei nipoti se il padre non versa il mantenimento ai figli e la madre non è in grado di supplirlo ed a far fronte a tutte le spese necessarie per le cure riabilitative del figlio malato.
L’obbligo di mantenere i figli compete ad ambedue i genitori (art. 315 bis c.c.), ma quando il genitore collocatario, anche se vive a casa dei propri genitori, non è in grado di sostituire economicamente l’altro genitore con il proprio lavoro e il proprio patrimonio, subentrano i nonni (art. 316 bis c.c.) a sostituire il genitore non collocatario, che non vuole o non può contribuire al loro mantenimento e alle loro spese straordinarie.
La madre aveva documentato che il padre si era da sempre rifiutato di versarle l’assegno di mantenimento per il figlio e che lei, con il suo stipendio di €. 1.100,00 e gli aiuti dei propri genitori, non poteva provvedere da sola alle spese per le cure del figlio.
La Suprema Corte, nel condannare il nonno paterno ad integrare il mantenimento del nipote con un assegno mensile, precisa, però, che “l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti sol perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole”.

I nonni possono essere chiamati in causa, ma solo quando persistono reali difficoltà economiche del genitore collocatario a sostituire l’altro.
L’art. 30 della Costituzione stabilisce che “E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli … Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.”.
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