Giovedì 28 Maggio 2020 18:14 |
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Martedì 12 Maggio 2020 07:49 |
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Aosta Covid-19: Costituzione e politiche locali
Contributi economici pubblici ai figli
ricordandosi che i genitori sono due!
La recente legge regionale n. 5 del 21 aprile 2020 dispone i finanziamenti pubblici per la famiglia e i figli, ma i consiglieri regionali si sono dimenticati che i figli sono mantenuti da due genitori e, nelle separazioni, prevalentemente se non esclusivamente, da uno solo, soprattutto in Valle d’Aosta, dove il 65% delle famiglie non è convivente. Gli innumerevoli “soccorsi economici” statali attraverso gli enti locali, come i buoni spesa per il nucleo familiare, quindi anche per i figli, e regionali (buoni vari, contributi specifici, compreso quello sugli affitti, baby-sitter e sostegni dell’ultima ora a discrezione dei servizi sociali, precedenza nelle graduatorie edilizia popolare, ecc.), oltre a quelli dei privati, vengono elargiti al nucleo familiare in cui vivono prevalentemente i figli, cioè presso la madre perché il padre sarebbe, a dire dei politici regionali, uno estraneo!
La Costituzione e il diritto civile sono chiari sui doveri verso i figli da parte di ambedue i genitori (art. 30), ma questi principi non sempre sono vincolanti per chi determina, a sua discrezione, l’affido dei minori – condiviso quasi sempre, ma paritario mai - e stabilisce il quantum che il non collocatario deve versare all’altro genitore, che, in Vda, è quasi sempre la madre. Si sfiora il 100% dei casi, nell’indifferenza di chi è preposto alla tutela dei minori. Il non collocatario, pena la condanna per alimentare la conflittualità, deve subire la “condanna” a pagare, trovandosi non tutelato a norma di legge, nonostante le doverose contestazioni nelle sedi di pertinenza. Da qui le forti disuguaglianze tra i due genitori, con la totale soccombenza di quello non collocatario, cioè il padre.
La recente legge regionale non prende minimamente in considerazione che le somme a loro destinate ai figli (in denaro, ma anche in servizi e bonus) e versate alla madre collocataria devono, per il 50%, essere vincolate come anticipo delle somme (mantenimento e spese straordinarie) che il padre mensilmente è obbligato a versare alla stessa madre. Questo non vuol dire modificare politicamente competenze del tribunale, ma solo destinare contributi pubblici a copertura di quanto dovuto dal padre.
Ciò, ora, è più che mai indispensabile perché:
- a. il non collocatario è quasi sempre colui che ufficialmente lavora mentre la collocataria e il suo nucleo familiare risultano privi di reddito o dichiarano entrate irrisorie, nonostante abbiano un tenore di vita spesso elevato e comunque non coerente con quanto dichiarano.
- b. i doveri finanziari in merito al mantenimento dei figli non vanno mai in prescrizione e, in qualsiasi momento, l’obbligato potrebbe essere denunciato o sottoposto a pignoramento dal collocatario e la legge non prevede il “buon senso” invocato a sproposito.
- c. i costi attuali dei figli sono ben diversi da quelli esistenti al momento della determinazione del loro mantenimento, sia per le restrizioni delle attività scolastiche ed extrascolastiche che per i tanti benefici economici attualmente percepiti dalla madre collocataria e/o per quant’altro gratuitamente elargito del pubblico e dal privato.
- d. il padre, durante questa non breve emergenza non lavora, non percepisce lo stipendio e l’annunciata disoccupazione tarda ad arrivare e nemmeno può contare - per sé e per i propri figli, che, di fatto, sono a suo totale carico anche dopo la separazione - sui benefici previsti per l’altro genitore e rischia persino di perdere il lavoro o di vederselo ridotto in modo drastico.
- e. alcuni genitori vivono in miseria e, spesso, non possono prendere i figli perché non hanno i soldi per farli mangiare e devono ricorrere, per sé, alle mense pubbliche anche per un pasto al giorno!
- f. tutto ciò crea disperazione, alimenta la conflittualità e in alcuni si fanno strada soluzioni che ben conosciamo in Vda e che i politici non possono continuare ad ignorare nè sottovalutare questo fenomeno sociale.
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Venerdì 24 Aprile 2020 19:05 |
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Nove Magistrati del Tribunale di Aosta “censurano” i provvedimenti governativi e regionali “Covid 19”
Le passeggiate? Non è vero, sono vietate
perchè pericolose per la salute pubblica!
Avv. Gerardo Spira*
Il caso e la riflessione in diritto.
Sui quotidiani della Valle d’Aosta il 21 aprile sono comparsi sia la lettera aperta di 9 magistrati del tribunale di Aosta, compreso il presidente dott. Gramola con la quale i giudici valdostani esprimono il loro pensiero, “come cittadini” dicono, sostenuto da qualche spunto di diritto trascinato da considerazioni politiche molto pesanti, ma di fatto censurano i decreti governativi e regionali sul divieto di passeggiare liberamente.
In un Paese in cui la libertà di pensiero è costituzionalmente garantita, ogni cittadino ha il diritto di espressione critica. Non è la stessa cosa quando la riflessione proviene da operatori attivi del mondo della giurisprudenza, che, anche se come cittadini, ragionano secondo una formazione professionale propria di cultura giuridica del settore in cui lavorano Una rappresentanza dello Stato, competente ad applicare la legge ha messo in discussione il valore e la forza di provvedimenti straordinari in un momento di eccezionale emergenza, sollevando eccezioni di liceità degli interventi, ben configurati in diritto. La considerazione, per l’insinuazione giuridica, si sposta sull’operato delle forze dell’ordine e sul valore delle sanzioni applicate ai cittadini colti durante una passeggiata in prossimità, ma anche lontano, dalla propria abitazione. Il cittadino multato per una passeggiata, secondo i giudici della VDA, può far valere la loro teoria per farla franca in sede di decisione. Chissà quanti operatori del diritto sono stati colti in flagranza di reato! Che fine faranno le multe eventualmente impugnate davanti al loro giudizio?
Sono considerazioni non di poco conto, sia per la provenienza che per il ragionamento giuridico sostenuto.
I 9 magistrati, del confine, valdostani hanno scritto” Preoccupa nondimeno assistere in questi giorni ad interventi repressivi di condotte che solo in parte possono ritenersi conformi a quelle vietate con la normativa restrittiva adottata dal Governo e dalle Autorità regionali e che, talora, paiono in effetti prive di qualsiasi pericolosità per i beni della salute e dell’incolumità pubblica.”
Con la testa cosparsa di cenere, pur rispettando la libertà di pensiero, come cittadini, ci permettiamo di sollevare alcuni dubbi sulla logica giuridica del ragionamento, di esperti del diritto, in materia di così grande importanza per il valore, la portata e gli effetti. I provvedimenti emanati dal Governo, confermati a livello regionale, trovano la fonte di partenza in una dichiarazione dell’OMS che riportiamo: “L'Oms dopo rigorosa osservazione ha valutato il focolaio sviluppatosi in diverse parti del mondo di tale gravità da prendere in seria considerazione la dichiarazione ufficiale sia per i livelli allarmanti di diffusione, sia per livelli allarmanti di inazione. L’Oms ha quindi valutato che Covid-19 può essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione."
Di fronte a questo evento, l’Autorità di governo, con immediatezza, ha dovuto far ricorso ad interventi non normati da specifica legislazione, ma con gli effetti della urgenza e dell’eccezionalità. L’evento Covid 19 ha colto di sorpresa il mondo sanitario e politico i quali in stretta collaborazione hanno dovuto trovare una via di uscita non prevista e non collaudata in precedenza, unica a fermare la diffusione invasiva di un morbo invisibile. Studiosi e giuristi di spessore giuridico e scientifico, tutt’ora discutono del “fatto” e, anche se da punti di vista diversi, confermano la necessità e l’urgenza di provvedimenti drastici a tutela della salute pubblica.
I provvedimenti trovano la fonte nell’art. 32 della costituzione, che non consente deroghe o privilegi.” La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Sulla natura del provvedimento è possibile dissertare, (legge ordinaria o decreto urgente), ma non sul contenuto e le finalità. I provvedimenti sono urgenti e indifferibili. Per tali aspetti la responsabilità di merito ricade sull’Autorità che li adotta.
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Martedì 21 Aprile 2020 17:35 |
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Polemica al Consiglio Regionale Valle d'Aosta
La farsa politica dei consiglieri regionali
sulla “carità elettorale” per il Covid 19
di Ubaldo Valentini*
Chi, a seguito dell’affido dei figli, lotta quotidianamente contro le disuguaglianze subite da una giustizia “sbrigativa” e da un servizio sociale che ha sposato palesemente la causa di genere che penalizza sempre il genitore non collocatario e chi lotta contro le difficoltà economiche quotidiane e invano chiede a tutti, compresi i politici che problemi economici non hanno, il rispetto del diritto alla bigenitorialità per i figli e la cogenitorialità per ambedue i genitori guarda con amarezza (forse ne prova nausea) la farsa della querelle su un “piccolo” e strumentale taglio degli stipendi dei consiglieri regionali.
La dialettica sollevata dal gruppo Rete Civica ci sembra pretestuosa e frutto di una farsa elettorale senza entrare, di fatto, nelle problematiche dei Valdostani che, a seguito del loro mandato politico, dovevano affrontare per rimuovere ancestrali prassi clientelari - di possibile natura anche delittuosa come le cronache giudiziarie ci ricordano - che alimentano sperperi di soldi pubblici e perpetuano consolidate ingiustizie sociali.
I separati valdostani hanno trovato nella stragrande maggioranza dei consiglieri regionali un muro contro le loro giuste richieste per garantire equità sociale tra i cittadini, la regolamentazione dell’attività dei servizi sociali, la trasparenza dell’operato di chi è preposto alla tutela dei minori, l’anagrafe di tutti i contributi, pubblici e privati, percepiti dai singoli cittadini, in modo particolare dai genitori collocatari, trasparenza dell’ente pubblico nell’erogazione dei contributi e della case popolari su basi oggettive e non sulla assurda discrezionalità dell’assistente sociale, indagine sul lavoro a nero che sottrae ingenti somme agli enti locali e allo Stato, il rispetto della legge sulla pubblica amministrazione e sulla cui attuazione nessun dirigente degli enti pubblici provvede ad effettuare i dovuti e frequenti controlli, anche risolutivi.
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Martedì 21 Aprile 2020 12:08 |
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I nodi vengono al pettine
Il genitore obbligato a versare l’assegno di mantenimento e il rimborso del 50% delle spese straordinarie deve rivolgersi al tribunale con ricorso per modificare le condizioni di affido dei minori in base alle attuali condizioni economiche sia dei minori che del genitore obbligato, completamente diverse da quando sono stati emessi i provvedimenti dal tribunale. Se ambedue i genitori sono a casa e le scuole restano chiuse si può chiedere l’affido paritario con la conseguente esclusione dell’assegno di mantenimento, provvedendo direttamente ciascun genitore al mantenimento dei figli. La richiesta deve prevedere la trattazione d’urgenza delle richieste modifiche.
Revisione dell’assegno di mantenimento
sono cambiati costi ed entrate delle famiglie
avv. Francesco Valentini*
La pandemia ha radicalmente cambiato l’economia delle famiglie italiane e, in particolare, di quelle separate, per il venir meno di entrate certe del genitore obbligato (quasi sempre il padre) e per gli ulteriori benefici economici di cui usufruisce il genitore collocatario, perché, oltre a beneficiare di “aiuti economici pubblici e privati” in quanto genitore separato presso cui sono collocati i figli, ora, con il Covid 19, si aggiungono ulteriori contributi economici pubblici e privati, bonus per l’affitto, case popolari, sussidi vari, buoni spesa, agevolazioni per utenze, tasse ed imposte.
L’entità di queste “entrate” resta rigorosamente “riservata” e il genitore non collocatario dei figli non può conoscere per una falsa interpretazione della normativa sulla “privacy”, che non esiste per il padre sui dati riguardanti i figli. Nemmeno i giudici acquisiscono, quando il procedimento lo consente, le informazioni presso enti pubblici e privati per una oggettiva ripartizione tra i genitori del mantenimento dei figli e delle spese straordinarie, predisposte su “protocolli” sottoscritti tra giudici ed ordine forense del luogo, che non hanno potere impositivo, non essendo una fonte normativa.
Si sottraggono alla valutazione, inoltre, anche i “consistenti” redditi da lavoro non dichiarati dal datore di lavoro e che il genitore collocatario non riporta nella dichiarazione dei redditi, penalizzando gravemente l’altro genitore, mancando i dovuti controlli della polizia tributaria e dell’ispettorato del lavoro.
Con il Covid 19 sono chiuse le scuole, non si può uscire da casa, la vita sociale dei figli non esiste e, quindi, i costi della loro gestione economica si riduce in modo rilevante, mentre, in contemporanea, aumentano sensibilmente le somme di cui può disporre la madre collocataria.
L’altro genitore (già penalizzato da provvedimenti economici predisposti per i figli dai tribunali sbilanciati ad evidente vantaggio del collocatario ed a svantaggio dell’obbligato) che lavora in regola e che, a causa dei vari recenti provvedimenti governativi, è in cassa integrazione, con la prospettiva del licenziamento se il datore di lavoro non riaprirà o se dovrà ridurre, almeno per un lungo periodo, l’orario di lavoro del dipendente. La cassa integrazione ritarda ad arrivare e, lui, non può accedere agli stessi incentivi pubblici e privati della collocatrice. Spesso non può permettersi nemmeno di fare due pasti al giorno e pagare il canone di locazione della casa.
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Martedì 21 Aprile 2020 12:08 |

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Lunedì 06 Aprile 2020 17:24 |
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Covid-19 e divieti spostamenti
Chiarimenti sul diritto di visita
e assegno mantenimento ai figli
I decreti governativi sul Covid-19 non sono affatto chiari e spesso il diritto di visita dei figli al proprio genitore non collocatario e del genitore ai propri figli, nonostante rivesta un carattere di necessità ed urgenza, non viene rispettato sia per l’opposizione del collocatario (timoroso per l’incolumità dei propri figli o, molto spesso, vendicativo verso l’altro genitore) sia per l’azione delle forze dell’ordine che erroneamente considerano i provvedimenti delle autorità nazionali o regionali una deroga di quelli dei giudici e disconoscono le Fac formulate dal governo a chiarificazione dei decreti stessi.
Gli spostamenti per assolvere il diritto-dovere di visita dei genitori non conviventi, come chiarito dal Governo (Fac del 10.3.2020) e come stabilito dal Tribunale di Milano (Decreto del 11.03.2020 – pres. dott. Piera Gasparini), non rientrano nei casi previsti dal Dpcm del 8/9.3.2020 e pertanto sono ammessi perché hanno un carattere di necessità ed urgenza, esistendo, ovviamente, le condizioni di sicurezza per evitare il contagio.
Nei successivi decreti perdura ancora scarsa chiarezza sui casi in cui i figli vivano con un solo genitore e il diritto di visita non sia regolato dai provvedimenti di affido considerato che la loro gestione avviene consensualmente tra i due genitori. Il decreto non dice nulla nemmeno sui figli maggiorenni, economicamente non autosufficienti e privi di autonomia di mobilità, ma che continuano a frequentare, come sempre, ambedue i genitori. Il Governo parla di figli minori e non maggiorenni. I figli con i provvedimenti in atto non possono frequentare il genitore con cui non vivono.
La prima difficoltà (non essendoci un provvedimento del Tribunale con l’affido dei figli) è stata superata con la Fac governativa del 1.4.2020 che così recita:” Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
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Lunedì 06 Aprile 2020 17:17 |
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Quando i nodi vengono al pettine
di Ubaldo Valentini*
Tutti i nodi vengono al pettine, recita un vecchio detto popolare, e con una serie di interventi metteremo in evidenza “i nodi” fatti, forse indebitamente, dalle istituzioni nel corso delle separazioni e degli affidi dei minori che prima o poi arrivano al vaglio del pettine. Affronteremo temi noti, da decenni dibattuti, quali l’affido condiviso dei figli che, anche se cambia il nome, di fatto resta un affido esclusivo alla madre, l’assegno di mantenimento, le spese straordinarie non vincolate dal principio del preventivo consenso dell’obbligato, il lavoro a nero mai realmente indagato dagli organi competenti, i contributi che il genitore collocatario percepisce per sé e per i figli dalle istituzioni pubbliche e private tenuti nascosto all’altro genitore, il reddito di cittadinanza percepito ma non dichiarato, gli assegni familiari percepiti per i figli e che non incidono sull’assegno di mantenimento che l’altro genitore versa per i figli, la mancata trasparenza dei servizi sociali, l’esclusione dei genitori dai protocolli fatti da tribunali e ordine degli avvocati che assistono legalmente i genitori paganti ma non per questo rappresentano i genitori ….
Ciascun cittadino può intervenire con propri contributi (e l’associazione rispetterà l’eventuale anonimato richiesto), scrivendo a
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o chiamando al 347.6504095.
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La cattiva giustizia sull’affido dei minori, alla fine della convivenza dei genitori, è causa di deleterie conseguenze che danneggiano i minori e il genitore non collocatario, al 95% il padre. Da anni lo denunciamo, ma inutilmente, perché nei fatti la giustizia non è uguale per tutti a causa di una prassi ideologica seguita dalla maggior parte dei giudici in ossequio alle potenti e degenerate lobby di genere per le quali il padre esiste solo nell’economia familiare. Il potere di queste organizzazioni, nate dalla giusta rivendicazione di diritti negati, ha finito per imporre teorie molto spesso irreali, se non innaturali, e creare disuguaglianze tra i genitori annullando la bigenitorialità e la co-genitorialità.
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