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Lunedì 11 Luglio 2022 18:07

Corte d’appello di Perugia


L’assegno di mantenimento del figlio

decorre, sempre, dalla richiesta di affido


La Corte d’Appello di Perugia ha condannato un padre a versare alla madre l’assegno di mantenimento (€. 400 al mese) del figlio - collocato, nell’udienza presidenziale, provvisoriamente presso di lei - a partire della data di presentazione della sua istanza di affido, indipendentemente dal fatto che il figlio, di età prescolare, è stato pochi mesi dopo collocato presso il padre, stabilendo che la madre versi al padre, non 400 euro al mese, ma solo 150. La madre pretende subito gli arretrati dalla data di presentazione dell’istanza, ma il padre ricorre al Giudice di Pace, il quale dà ragione al padre, poiché il mantenimento decorre dalla data in cui il giudice stabilisce la collocazione del minore. La madre, a questo punto, ricorre alla Corte d’Appello di Perugia, che, al contrario, obbliga il padre a versare l’assegno di mantenimento fin dalla data di presentazione della istanza di affido. (Corriere dell’Umbria 7.7.2022, “Perugia, il tribunale interviene sull'assegno di mantenimento del figlio: da versare anche prima della sentenza").

La sentenza merita alcune considerazioni.

Il mantenimento del figlio, fin dalla presentazione della domanda di affido, è giusto se la fine della convivenza della coppia è stata condivisa dai genitori ed è avvenuta dopo la pronuncia nell’udienza presidenziale e se la somma stabilita, in quella circostanza, rispetta i redditi effettivi dei genitori, anche quelli non dichiarati, e il tribunale ha accertato la veridicità delle dichiarazioni, perché, altrimenti, si commette una ingiustizia verso il genitore obbligato. E’ ovvio che, se la madre si allontana dalla casa familiare col figlio per scelte proprie e non oggettive, il giudice che stabilisce l’entità dell’assegno di mantenimento non può esimersi dal non considerare la circostanza.

Purtroppo, sovente non avviene così sia nel tribunale ordinario che nella Corte d’appello, sez. minorile, anche a Perugia, e il genitore non collocatario è vittima di una discriminazione culturale (ed economica) e/o della predominante e arrogante ideologia di genere sulla gestione dei figli. Non si può imporre al padre di versare una somma come assegno di mantenimento fin dalla richiesta di affido, senza che la stessa sia stata determinata con precise garanzie di equità. Quanto affermato trova conferma nel fatto che il figlio, nei mesi successivi, è stato collocato presso il padre, anche se con un mantenimento materno molto contenuto (- 62,5%) rispetto a quello spettante al padre.

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Lunedì 11 Luglio 2022 18:05

La Cassazione stabilisce che


Le spese condominiali della casa familiare

non possono essere chieste all’assegnatario


A chi spetta pagare le spese condominiali nella casa familiare/coniugale di proprietà di ambedue i genitori o di uno, solo ma, dopo la fine della convivenza, assegnata a quello con cui stanno i figli? E se l’obbligato non paga, l’amministratore del condominio può richiederle al proprietario della casa che non vi abita?

La Cassazione Civile (VIa,, ord. n.16613/2022) ha chiarito che, nel caso di inadempienza del genitore che vi abita, l’amministratore, per la riscossione dei contributi e delle spese di manutenzione, le c.d. spese condominiali, non può agire in giudizio contro l’assegnatario della casa familiare, ma esclusivamente nei confronti del proprietario, che, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti dell’altro genitore. L'assegnazione della casa familiare al coniuge o al convivente affidatario di figli minori o di maggiorenni non economicamente autosufficienti (per il 94% sempre alla madre), sottolinea la Suprema Corte, è un diritto personale di godimento sui generis e l’amministratore non può agire giudizialmente nei suoi confronti “l'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l'esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell'unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis”.

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Giovedì 07 Luglio 2022 16:41

Protocollo sulle spese straordinarie:

strumento capestro per i padri separati


Gentile associazione, sono un padre di tre minori che ogni mese sono costretto a sborsare un botto di soldi per le spese straordinarie che mi vengono imposte secondo un protocollo inventato dai giudici e avvocati locali per le quali devo solo pagare senza poter intervenire sia sulla loro opportunità, sulle mie possibilità economiche che sulla scelta dove effettuarle. Mi sono opposto ma il giudice mi ha condannato anche a pagare il legale alla mia ex-compagna!

Certe spese sono coperte dall’assegno di mantenimento e le altre “costano” di più perché la madre sceglie professionisti “amici” e compiacenti e negozi molto cari. E’ giusto tutto questo?

Sono arrabbiato e mi sento “violentato” dal tribunale e dai legali che, per vocazione, troppo spesso tutelano solo le loro parcelle. Cosa possiamo fare noi genitori di sesso maschile, ostaggi delle “lobby” istituzionali e professionali? Ringrazio per la eventuale risposta. (chiamata telefonica al 347.6504095).

***

Abbiamo da sempre combattuto questi protocolli sulle spese straordinarie, che sono una vera e propria espressione di un consolidato potere che non dovrebbe trovare spazio in chi amministra la giustizia. Ma, purtroppo, non è così. Nella maggior parte dei tribunali la madre è intoccabile e i protocolli sulle spese straordinarie ne sono una palese dimostrazione. Non spetta ai giudici formulare e sottoscrivere “protocolli” per la gestione delle spese straordinarie, ai quali si fa riferimento nelle sentenze, poiché a loro, istituzionalmente, compete applicare la legge, così come hanno voluto i legislatori.

I veri tutori dei minori sono i loro genitori, ma non i legali, di cui, della conflittualità per l’affido dei minori e per le separazioni, troppi ne hanno fatto un business economico. Non si comprende, pertanto, come i legali possano sostituire i genitori nella stesura di un protocollo “illegale” (cioè, privo di valenza giuridica) e come il contestato protocollo possa “imporre” al genitore non collocatario/affidatario spese che sono da sempre ritenute ordinarie e coperte dall’assegno di mantenimento.

 

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Venerdì 01 Luglio 2022 08:50

Quando si boicottano i rapporti figli-padre


La madre decade dalla responsabilità genitoriale


La Cassazione (ord. n. 19305/2022, pub. il 15.06.2022) ribadisce che decade dalla responsabilità genitoriale la madre che manipola i figli contro il padre. Fa proprie le indicazioni di precedenti ordinanze della Corte stessa, che, senza esprimersi sulla scientificità della sindrome da alienazione genitoriale (pas), affermavano la obbligatorietà per il giudice di aprire immediatamente la procedura per il relativo accertamento, una volta venuto a conoscenza del rifiuto dei figli ad intrattenere rapporti con il padre. Con questa ulteriore ordinanza, ancora una volta, viene smentita la imperante lobby di genere, che definisce la madre sempre un genitore perfetto, vittima delle angherie del padre, e, pertanto, tuona contro tutti se vengono messe in discussione le sue capacità genitoriali, perché, lei non è mai responsabile del mancato rispetto della bigenitorialità e della cogenitorialità.

Non si comprende come sia possibile che troppi tribunali non facciano mai accertamenti sulle responsabilità della madre collocataria nel rifiuto del figlio a vedere e frequentare il padre. Anzi, troppi giudici ritengono – senza minimamente conoscere la psicologia infantile e dell’età evolutiva - il rifiuto del figlio come una sua “libera scelta”, anche quando è piccolissimo e ripete frasi non sue. La madre, per troppi tribunali, è intoccabile.

La Cassazione, con questa ordinanza, facendo riferimento a precedenti suoi provvedimenti, ha ribadito il dovere del giudice ordinario di fare accertamenti sulle responsabilità del genitore presso cui abitualmente vive il minore in presenza di un suo rifiuto di intrattenere rapporti (visita, permanenza e telefonate) con l’altro genitore. Fenomeno, questo, assai diffuso e causa di una conflittualità che può arrivare anche a gesti estremi verso la propria e altrui vita e che la stampa, troppo spesso, sottovaluta. Molti genitori, a causa del rifiuto dei figli a relazionarsi con loro, come la Valle d’Aosta c’insegna, presi dalla disperazione, si tolgono la vita o, come in altre parti d’Italia, ricorrono anche ad altre inaccettabili forme di violenza contro i figli e la loro madre.

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Venerdì 17 Giugno 2022 16:09

I centri estivi non sono una spesa straordinaria


avv. Francesco Valentini*

Ogni anno, in questo periodo, il tema di chi debba pagare i centri estivi, campus e oratori per i figli che restano a casa nel periodo estivo costituisce occasione di discussioni tra i genitori non più conviventi. Il genitore collocatario pretende che la quota di iscrizione sia ripartita al 50% tra i due genitori, ritenendola una spesa straordinaria che rientrerebbe nelle spese ludiche e sportive o, per altri, tra quelle socio-culturali. Anche se i protocolli dei tribunali concordano nel considerarle spese straordinarie, alcuni, però, prevedono l’obbligatorio preventivo consenso dei genitori.

Le varie versioni dei protocolli sulle spese straordinarie, formulati e sottoscritti da magistrati ed avvocati del foro locale, con la incomprensibile esclusione dei genitori, cioè degli unici titolati a decidere sui propri figli, formulano indicazioni divergenti tra loro, talvolta anche in contrasto con il diritto e con la giurisprudenza. Questi protocolli hanno un valore solo indicativo, ma non vincolante, poiché la determinazione delle spese straordinarie, si fa caso per caso e spetta al giudice, che deve tener conto delle disponibilità economiche reali dei genitori, soprattutto di quello che paga anche l’assegno di mantenimento dei figli. I protocolli non sono vincolanti, perché ai giudici compete applicare la legge e non legiferare e gli avvocati sono procuratori che rappresentano i genitori e non possono sostituirli nemmeno nella stesura e firma di questo inopportuno documento.

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Venerdì 17 Giugno 2022 15:52

Nella gestione dei servizi sociali



Per i solerti politici della Valle d’Aosta

esistono, da sempre, figli e figliastri

 

Ad ogni indifferenza del potere politico sui problemi dei cittadini occorre rispondere puntualmente e con energia, richiamando gli amministratori locali e regionali ai propri doveri istituzionali, assunti con l’accettazione della elezione e delle cariche amministrative. Non è facile farlo, perché le promesse elettorali vengono sempre dimenticate quando i politici devono affrontare l’amministrazione pubblica e quando al dire bisogna far seguire il fare.

Il sociale – per entrare nel tema di questo intervento – deve essere rigorosamente programmato, con scelte chiare e trasparenti, rendendo pubblica la sua gestione e i risultati dei continui monitoraggi, come la legge impone, con la valutazione dell’operato delle istituzioni e dei loro operatori, prevedendo, se quest’ultimi dovessero risultare inadempienti, provvedimenti disciplinari e la cessazione del rapporto di lavoro. Dinnanzi alle continue segnalazioni di inefficienza istituzionale – e, talvolta, anche di abusi da parte degli operatori – da parte dei cittadini, la politica, regionale e comunale, continua a fare orecchi da mercante, a dispensare favori e a praticare uno sfacciato clientelismo su cui la magistratura dovrebbe indagare.

La politica valdostana per i minori e per i loro genitori non più conviventi non può continuare a delegare senza riscontri il settore sociale, complesso e degno di professionale attenzione, ad una struttura pubblica troppo spesso obsoleta, inadeguata, inaffidabile, clientelare, settaria e disinformata, quali sono i servizi sociali, che, nell’affido dei minori, hanno intollerabile responsabilità e creano quasi sempre discriminazioni verso il padre.

 

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Giovedì 09 Giugno 2022 17:44
 
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Giovedì 09 Giugno 2022 17:17

Domenica 12 giugno

 

Votare i referendum sulla giustizia

per rispettare un diritto del cittadino

 

La superficialità nell’amministrazione della giustizia minorile in Italia è palpabile poiché troppi, ma troppi, magistrati non sempre operano per la tutela del superiore interesse dei minori e per le pari opportunità genitoriali e, nonostante le proteste delle associazioni e degli stessi legali, si continua a tollerare sentenze “fotocopia”  dove talvolta i giudici che le sottoscrivono si dimenticano perfino di cambiare nell’intero documento nomi ed età dei figli presenti in quello originale copiato con periodi identici.

Non diamo indicazioni di voto poiché ciascuno esercita la propria libertà ma sollecitiamo i genitori separati, i figli dei separati e i nonni ad andare a votare perché il referendum, altrimenti, non sarebbe valido, penalizzando chi voleva esprimere la propria opinione in merito ai quesiti sulla giustizia sottoposti al voto, e spreca soldi pubblici per un esercizio democratico non andato a buon fine e, pertanto, inutile.

I genitori non più conviventi che hanno sperimentato il malfunzionamento delle istituzioni incaricate a tutelare i loro figli hanno idee ben chiare sulla superficialità di troppi magistrati che invece di decidere, caso per caso, ripropongono schemi consolidati e protocolli che non sono, invece, vincolanti e stipulati da giudici e avvocati con la totale esclusione dei genitori, cioè degli unici titolati a parlare dei propri figli.

 

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