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Martedì 01 Agosto 2017 10:18

Incontro con la rappresentanza politica e burocratica della Valle d’Aosta


Diritti e Doveri dei minori e dei genitori

si applicano con uguale peso e contrappeso


avv. Gerardo Spira*

 

La problematica dei minorenni nell'ambito della questione famiglia è sfociata in diversi rivoli che non aiutano, a mio avviso, ad assicurare l'orientamento della legge e della giurisprudenza verso il superiore interesse del minore.

E' questo un concetto che tutti esprimono, ma che di fatto risulta sottratto ai buoni propositi, forse peri diversi interessi e ragioni.

L'anelito della verità dovrebbe stimolare studiosi ed operatori a ricercare una via unica sia nell'interesse della giustizia che della società.

I conflitti e le questioni sempre più crescenti dimostrano che il diritto, pur nelle tracce della giurisprudenza, si muove con incertezza, talvolta più dannosa del conflitto stesso.

Dalla legge sul divorzio a quella sulle separazioni abbiamo assistito ad una variegazione di decisioni, anche nella stessa fattispecie, che purtroppo hanno inciso negativamente sui rapporti tra le parti in conflitto e ancor più negativamente su quelli dei figli.

Non abbiamo reso un buon servigio alla società e non lo rendiamo quando consapevoli di ciò che accade non ci sforziamo di mettere la parola fine su di una situazione che diviene uno stillicidio continuo nelle relazioni interpersonali di tutti i soggetti in campo.

La materia è stata ubriacata da rigurgiti di livori trasfusi attraverso il timbro dello Stato e quello ancor più qualificante del Giudice che non si attarda più a comprendere le ragioni di un genitore che non vede un figlio da anni e non riesce a sentirlo per le varie frapposizioni quotidiane che gli distruggono la vita.

La collocazione, termine inventato lungo il percorso della giurisprudenza è il primo grave errore che, al di là del valore giuridico, ha fruttato vantaggi ad una parte e svantaggi ad un'altra, contro il cosiddetto principio dell'imparzialità.

Buon andamento ed imparzialità si intersecano e si completano in un solo valore che la legge costituzionale richiama sempre nell'affermazione dei diritti e dei doveri con uguale peso e contrappeso.

Poi le segnalazioni o i ricorsi continui fanno il resto. A questo punto ogni tentativo di trovare una soluzione giusta naufraga nel vasto mare di una discussione accademica che non ha niente di diritto, ma solo spunti, eccezioni e comportamenti di persone che si affrontano armeggiando i sentimenti e gli affetti dei minori, in nome dei grandi principi scritti nel diritto internazionale e nazionale.

Eppure non esiste nessun tribunale che possa decidere in materia di sentimenti. Quando ciò avviene è un obbrobrio giuridico - giudiziario.

Veniamo al punto che ritengo di grande importanza per trovare la via corretta nel percorso delle procedure e immettere la discussione nel filone corretto delle fasi interessate.

I sentimenti comuni delle persone separate sono di poca stima, in generale, verso gli operatori e la giustizia.

 

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Venerdì 14 Luglio 2017 11:31

AOSTA - C.S.V. - Sala Convegni - Via Xavier de Maistre, n. 19

Mercoledì 19 luglio 2017 ore 17,30

L’Avv. Gerardo Spira tratterà il tema

“Regolamento per i procedimenti amministrativi

in materia di minori e diritto di accesso

agli atti dei servizi sociali.

 

L’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori si rivolge agli enti locali italiani, competenti in materia minorile, per regolamentare con apposito protocollo tutta l’attività dei servizi sociali e garantire il diritto di acceso agli atti da parte dei genitori sia conviventi che separati.

Per regolamentare questa delicata materia, l’avv. Gerardo Spira, esperto di diritto amministrativo e diritto minorile, ha stilato un Regolamento che verrà discusso e fatto proprio da Regioni e comuni da cui dipendono i servizi sociali.

La materia delle attività relative ai minori conseguenti alle separazioni o divorzi è stata affrontata dalle Regioni e comuni in modo parziale lasciando spazi aperti, come quello sulle separazioni e divorzi restata assegnata ai Servizi sociali (che operano senza alcune regolamentazione) e risulta, infatti, mancante o carente di disciplina nella fase amministrativa in cui la Pubblica Amministrazione è chiamata ad intervenire con l'organizzazione ed i servizi.

Tale situazione permette ai servizi sociali regionali e comunali di attivare e sviluppare gli interventi secondo prassi e criteri discrezionali, con conseguenze sulle persone e sui minori.

 

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Venerdì 14 Luglio 2017 11:29

Al comune di Perugia iniziata la discussione del


Regolamento per la gestione delle attività

dei servizi sociali sull’affido dei minori

 

Il testo del Regolamento, che viene presentato nei comuni e nelle regioni italiane, è stato stilato dall’avv. Gerardo Spira per conto della nostra Associazione e fatto proprio dal consigliere comunale e regionale dott. Sergio De Vincenzi che ne ha condiviso l’impianto e lo ha presentato come proposta di delibera al comune di Perugia.

(*) Successivamente è stata illustrata la Proposta di delibera presentata dal consigliere Sergio De Vincenzi del gruppo consiliare Misto ai fini dell’adozione del Regolamento riguardante il procedimento amministrativo e il diritto di accesso agli atti dei servizi sociali nella materia di minori.

De Vincenzi, nelle premesse, ha evidenziato che i minori sono sempre più esposti agli effetti di una non corretta impostazione del procedimento amministrativo presso i servizi sociali comunali a seguito di separazione/divorzio o per altre condizioni.

La materia delle attività relative ai minori conseguenti alle separazioni o divorzi risulta infatti mancante o carente di disciplina nella fase amministrativa in cui la Pubblica Amministrazione è chiamata ad intervenire con l’organizzazione ed i servizi.

E’ quindi necessario che si proceda all’introduzione di uno specifico regolamento che consenta di tutelare tutte le figure (minori, genitori e dipendenti comunali) coinvolte nell’istruttoria e nella definizione finale dei procedimenti. Il regolamento consta di 26 articoli ed è suddiviso in cinque titoli: disposizioni generali, attività amministrativa, procedimento amministrativo e termini, efficacia e pubblicità, accesso atti.

Il regolamento è incentrato su alcuni principi di base. Innanzitutto viene garantita la massima trasparenza nelle varie fasi del procedimento che deve consentire la più ampia partecipazione possibile dei due genitori.

Viene garantita, altresì, la terzietà dei servizi sociali comunali indispensabile per la tutela dei diritti dei minori e dei genitori.

Si prevede che il procedimento amministrativo si concluda con una relazione informativa quanto più possibile oggettiva. Ciò anche tramite la limitazione della discrezionalità nel procedimento che deve concludersi con relazioni scevre da proposte vincolanti, spettanti all’autorità Giudiziaria.

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Lunedì 26 Giugno 2017 15:23

Regolamentazione dei servizi sociali

Certezza dell'azione, certezza del diritto e certezza

della decisione a tutela della famiglia e dei minori

nei casi di separazione e divorzio

 

La regolamentazione dell’attività dei servizi sociali nelle separazioni e divorzi incomincia ad entrare nel dibattito degli enti locali, vista la sua urgenza, come i cittadini da anni chiedono alle istituzioni preposte alla tutela dei minori.

In Valle d’Aosta alcuni gruppi consigliari hanno valutato la proposta e l’hanno presentata all’esame del consiglio regionale ed altri comuni ne stanno seguendo l’esempio. In Umbria altrettanto stanno facendo alcune forze politiche. Il testo del Regolamento, è stato stilato dall’avv. Gerardo Spira - esperto a livello nazionale in diritto amministrativo e minorile – per conto dell’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori. Forze politiche di altre Regioni hanno già contattato l’associazione per aderire alla loro iniziativa. Ora rendiamo conto di quanto avvenuto al comune di Perugia.

Un vuoto funzionale e legislativo durato oltre 20 anni ha consentito ai servizi sociali degli Enti territoriali (regioni, province e comuni) di eludere una legge dello Stato (legge 241/90) e di svolgere attività amministrativa nei casi di separazioni e divorzi in assenza di regolamentazione.

Da oltre 20 anni l'Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori, con sede nazionale in Umbria, sta portando avanti una battaglia di civiltà contro i diritti violati dei minorenni in difesa dei principi costituzionali del valore della famiglia.

Da oltre 20 anni l'Associazione ha denunciato la confusione istituzionale dei ruoli della giustizia minorile e degli Enti territoriali, la invasione di campo delle competenze e la negazione del diritto dei genitori separati e divorziati a conoscere e partecipare al procedimento aperto davanti ai servizi sociali della P.A.

La mancata disciplina e l'assenza della regolamentazione delle attività in dipendenza di separazione e divorzio hanno consentito il libero arbitrio delle funzioni amministrative nelle decisioni che hanno riguardato e riguardano genitori e figli.

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Lunedì 19 Giugno 2017 10:15

Papà, posso dormire con te?


di Vito Carenza *

 

Ci sono uomini che acquistano pagine sui giornali su cui disegnare cuori per confermare un amore o riconquistarlo. Ci sono padri che utilizzano la stessa carta per disegnare il distacco, lungo anche un solo istante, che frattura lo spazio e il tempo col proprio figlio. La separazione tra due genitori è quasi sempre l’equazione di quella di un genitore, spesso il papà, dal figlio, un’azione mai equa, perché non c’è in natura un limite spazio temporale entro cui i due devono smettere di agire insieme.

Porre un confine al rapporto più epidermico, carnale, sanguigno, il più ricco di complicità, di amicizia, di visioni, di progetti, di crescita, è di per sé un freno violento. Accettabile solo razionalmente, e ciò vale tanto per le mamme quanto per i papà, la ragione stessa ha un rifiuto quando il pregiudizio storico violenta con superficialità la paternità. Una condizione male riconosciuta anche all’interno di una famiglia convenzionale, perché al papà che si occupa del proprio figlio è assegnato ancor oggi un’identità ibrida col nome di “mammo”. Il papà della prima colazione, quello che annusa il pannolino sporco, il papà materasso, è un uomo, un maschio, è uno dei due genitori. Ogni fase genitoriale che a questi, così come alla mamma, viene sottratta è violenza, perché è lo strappo dai piaceri doveri più spontanei.

Con la carta si prova così a tracciare le linee non tanto del talento di ciascun individuo, bensì delle diverse forme di strappo. Assenze improvvise a cui non ci si abitua, mutilazioni interiori che disegnano un nuovo volto che si alterna con l’originario, quest’ultimo quando padre e figlio riprendono il cammino interrotto. Lo squarcio dell’anima di chi sente la responsabilità parziale di non esser riuscito a dare al figlio ciò che questi vorrebbe. Avvicinarlo così in uno stretto abbraccio, e guancia su guancia provare ad assorbire l’odore di ogni parola, di una risata, di un capriccio. Sentire la stretta della sua mano attorno ad uno o più dita, una pressione tale che come una pompa riempie gli occhi di lacrime. La fatica delle bugie o delle mezze verità che due genitori separati devono saper dire, il tenere a bada la propria verità che vive chiusa in cella e periodicamente e circostanziatamene scuote le sbarre.

Se si crede che i figli non nascono per opera dello Spirito Santo, che il sentire maschile non si può etichettare come meno capace rispetto a quello femminile, se si pensa siano fondamentali per un bambino i diversi approcci alla vita, quello dell’uomo e quello della donna, è giusto allora che si lavori per il raggiungimento della più assoluta condivisione dell’affido dei figli di coniugi separati, quando capaci e meritevoli entrambi di crescerli.

Si viola l’intimità del rapporto genitore figlio quando questa si pubblicizza in un’aula di tribunale, è un’ulteriore ferita da sopportare quando il nome del proprio figlio è scritto su un atto di tribunale e pronunciato negli stessi ambienti. Se vero che ogni figlio è il più bello agli occhi del proprio genitore, in tale circostanza quel giustificato e generoso ego di bellezza, di orgoglio, quell’amore supremo viene frustato quando il luogo d’incontro dei nomi dei bambini si trasferisce dall’aula dell’asilo a quella del tribunale, omologando quella bellezza individuale E’ il tradimento nei confronti del bambino.

Scorre il filo delle sensazioni lungo tanto quanto è profondo il mare sensibile del papà, nel quale egli stesso vive forte della riserva d’aria accumulata nell’omonima ora. Perché ci si sente in una inaccettabile prigione, dove il giusto tempo da condividere è scandito dalle ore e dai giorni determinati, dal Natale non più rosso di sera, Babbo Natale ha la slitta rotta, arriva adesso a mezzogiorno del 26 dicembre, come l’esplosione del nuovo anno la si vive insieme agli abitanti dell’emisfero occidentale.

Questo è il mare conosciuto in cui galleggiamo, i più sprovveduti dicono di saperci nuotare e si spogliano come istruttori, incapaci di tuffarsi in quello di un bambino, tanto timorosi da non vederlo nel mappamondo.

* padre separato che ha lottato per suo figlio e per il rispetto della sua paternità

 
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Lunedì 19 Giugno 2017 10:08

Assegno Divorzile


Basta un tardivo colpo di spugna

sulle superficialità del passato?


avv. Francesco Valentini*

La legge n. 898 del 1970, all’art. 5 c. 6, recita che: “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Stabilisce che, in presenza di richiesta di assegno divorzile, il tribunale, tenuto conto dei vari fattori elencati dal legislatore, deve valutare la mancanza di “mezzi adeguati” dell’ex coniuge richiedente l’assegno o, comunque, della sua impossibilità a “procurarseli per ragioni oggettive”.

La individuazione del parametro di riferimento per la determinazione dei “mezzi adeguati” e “le ragioni oggettive” ha dato adito a controversie dottrinali e giurisprudenziali tanto che la Cassazione, a sezioni unite, con le sentenze nn. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990 ha sbrigativamente risolto il problema affermando che il parametro doveva essere individuato: “nel tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio”.

I tribunali si adeguarono a questo parametro senza tener conto che durante il matrimonio i due coniugi vivevano in una stessa famiglia e che, con la separazione-divorzio, i nuclei familiari da gestire erano divenuti due e che, pertanto, era impossibile garantire “il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio”.

Il tenore di vita invece di garantire equità tra i due coniugi ha finito per penalizzare quasi sempre l’uomo, soprattutto quando con il suo reddito medio-basso doveva mantenere i figli, la ex-moglie, pagare il mutuo sulla casa dove abitavano i figli con la madre (spesso con indebita presenza dell’amante e/o convivente) e sostenere anche il canone di affitto per una abitazione per sé e per i figli quando erano con lui.

Non va dimenticato, inoltre, che spesso il coniuge richiedente l’assegno divorzile, la moglie, risulta disoccupata mentre in realtà lavora a nero e/o se in costanza di matrimonio si è sistematicamente rifiutata di lavorare e contribuire al mantenimento della famiglia.

Circostanze queste non sempre dovutamente considerate ed indagate per valutare se, in base alla L. 898/70, ne esistevano i presupposti e, se dovuto, per quantificare l’assegno stesso.

Con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, sez. I civ., la Suprema di Cassazione ha fatto chiarezza su questo delicato aspetto del divorzio ed ha sgomberato il terreno da presupposti indebiti e non previsti dal codice civile.

 

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Giovedì 25 Maggio 2017 09:46

Conferenza Aosta (8.5.2017) e Cesena (9.5.2017).

 

L'affido condiviso alternato

per la centralità dei minori

 


Avv. Gerardo Spira *

Prima di parlare di centralità dei minori in caso di affidamento alternato, dobbiamo porci la domanda: è stata attuata in Italia la legge n.54/2006 cosiddetta legge sul condiviso? I figli minori sono stati sempre posti al centro della problematica delle coppie separate?

Ancora oggi, dopo la convulsa discussione sul problema delle famiglie separate e nonostante qualche voce isolata ponga con forza la necessità di applicare la legge, nella maggioranza dei casi i figli vengono collocati presso la madre e soltanto in caso di incapacità riconosciuta a questa (disturbi mentali, uso di sostanze e abbandono o per serie difficoltà personali) vengono collocati presso il padre.

La prassi, per la Giurisprudenza italiana, è la collocazione dei minori presso la madre e soltanto in via eccezionale e residuale i figli vengono collocati presso il padre.

E' diffusa nella convinzione dei giudici l'idea che i figli devono convivere prevalentemente con la madre, e qualsiasi prova contraria ben documentata e sostenuta con relazioni e pareri di eccellenze scientifiche si infrange sul muro del diritto. Insomma la legge 54/2006 secondo la teoria dell'umore del cordone ombelicale non va applicata.

Ognuno di noi ormai, direttamente o indirettamente è stato toccato dal problema e ognuno sulla scorta della cultura giuridica o delle nozioni di diritto, si è inevitabilmente scontrato con due istituzioni deputate per legge a risolvere “il caso”: la giustizia e i servizi sociali.

Mentre la legge italiana, pur con evidenti difficoltà politiche, si è adeguata alle trasformazioni sociali e all'evoluzione della scienza che insiste nel ritenere la funzione del padre di primaria e fondamentale importanza per una crescita equilibrata del figlio sin dalla nascita (legge 54/2006, legge 219/2012, d.lgs. 154/2013), nelle aule dei tribunali riscontriamo difformità tra legge e prassi, le cui conseguenze ritroviamo nei provvedimenti rifiutati anche da un comune uomo della strada.

Non solo la Giustizia ha mancato di rispettare la legge, ma soprattutto lo Stato con le sue istituzioni, trascurando l’importante ruolo di vigilanza e di controllo nelle fasi di applicazione della stessa.

Clamorosa è stata l'emanazione della direttiva del ministero dell'Istruzione n.5336 del 2.9.2015, diramata a tutte le scuole italiane con la quale, dopo il solito preambolo di riconosciuto sostegno giuridico, il ministro, dopo oltre dieci anni dall'approvazione della legge 54/2006, ha dichiarato che “nei fatti, la legge non ha mai trovato una totale e concreta applicazione”.

Intanto in questi dieci anni nella società e nelle famiglie è accaduto di tutto: dalla discussione sulla delega ad accompagnare il bambino a scuola a quello della riconsegna nelle fasi alterne dell'affidamento, con le conseguenze interpretative ed applicative da parte delle dirigenze scolastiche, rifiuti e omissioni che hanno inciso sulla vita dei figli e su quella dei genitori non collocatari. Insomma una guerra inutile e stupida che ha aggravato le situazioni conflittuali e provocato tensioni e piazzate davanti alle scuole, finite inevitabilmente davanti alle forze dell’ordine e quindi in sede penale.

Ciò per assenza di coordinamento giudiziario nella fase esecutiva dei provvedimenti o di una direttiva chiarificatrice. Eppure la legge obbliga il Giudice a vigilare durante la fase esecutiva dei procedimenti e sui provvedimenti. I provvedimenti infatti vanno inviati al P.M il quale deve interessare il Giudice tutelare.

Purtroppo, nel nostro Paese chi decide non controlla e quando viene denunciata questa mancanza, il funzionario chiamato si appella alla competenza di altri, come   buona scusante per lo scarico barile.

Invece non è così. Nel Nostro Ordinamento Giuridico vale il principio della responsabilità funzionale che lega ciascuno di noi alle decisioni assunte.

Il ministro della Istruzione si è ricordato dopo dieci anni dall’approvazione della legge 54 di emanare una circolare esplicativa. I dirigenti scolastici, preoccupati della corretta applicazione della legge si rivolgono al Ministero per una risposta puntuale sul caso interposto. E intanto il genitore ha dovuto attendere davanti ai cancelli della scuola i lenti tempi della burocrazia, prima di vedere chiarito e riconosciuto il suo diritto.

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Lunedì 08 Maggio 2017 10:49

Affido Condiviso Alternato


Per restare genitori, sempre!


di Ubaldo Valentini*


L’affido condiviso alternato, dopo la pubblicazione delle Linee guida per la famiglia formulate dal Tribunale di Brindisi, rappresenta la piena applicazione della legge 54/2006 con la conseguente cancellazione della ibrida figura del genitore “prevalente”: alibi escogitato da chi, nelle separazioni, non vuole cambiare nulla e preferisce formulare provvedimenti in serie piuttosto che centralizzati sui singoli minori.

La nostra associazione, consapevole delle contraddizioni dei tribunali, per cambiare le modalità di affido dei figli nel 2000 aveva pubblicato la Carta dei Diritti nelle Separazioni, ed alcune idee si ritrovarono tali e quali, poi, nella proposta di legge Tarditi che, in parte stravolta in Parlamento, ha dato vita alla legge sul Condiviso.

Dal 2006, per una corretta applicazione della legge, l’associazione si è fatta promotrice dell’affido condiviso alternato che poneva i due genitori sullo stesso piano in merito alla collocazione dei figli e per i quali non prevedeva più l’assegno per il loro mantenimento da versare al collocatario. Fattori questi che erano e sono all’origine della conflittualità tra i genitori portata alla sua esasperazione col passare del tempo poiché, nei provvedimenti in serie, esiste quasi sempre un soccombente (il non collocatario) e un vincitore (il collocatario).

Come per il condiviso allora e poi con il Condiviso alternato avevamo visto giusto ed avevamo anticipato - di molti anni – la necessità dell’immediato rispetto dei diritti dei minori e di ambedue i genitori nelle separazioni.

I profeti dell’ultima ora farebbero bene a ricordarsi di quanto, per opera nostra, in tempi non sospetti circolava sul Web a tutela dei figli e dei genitori. Coloro che oggi esaltano il condiviso alternato, dopo la coraggiosa presa di posizione del Tribunale di Brindisi, farebbero bene a rileggere quello che, fino a pochi mesi fa, loro stessi scrivevano sulla bigenitorialità, sulla mediazione familiare – da tutti contestata per la sua inefficacia e per la incompetenza degli operatori – e soprattutto tacevano spudoratamente sul deleterio operare di tantissimi servizi sociali, sulle sospette “collaborazioni” tra le istituzioni chiamate a tutelare i minori. Mai una condanna dell’operato di troppi magistrati (che hanno sempre un nome e un cognome, almeno per chi gli accredita lo stipendio!) è uscita dalle loro labbra.

Corti di memoria, ora si ergono a paladini del condiviso mentre fino a ieri chiedevano di rivedere la L.54/2006 perché non tutelava nessuno, pretendendo, però, la mediazione familiare obbligatoria come panacea di tutti i mali. Chiedevano, in realtà, la legalizzazione di un altro carrozzone clientelare finanziato dai cittadini ma a servizio, fondamentalmente, dei tribunali e dei servizi sociali che reciprocamente si sorreggono. Forse, fra qualche settimana, li vedremo cavalcare altre teorie, ma solo se funzionali ai loro interessi.

E’ giunto il momento di pretendere il cambio di rotta in tutti i tribunali per garantire un giusto ed equo affidamento dei minori nelle separazioni. E’ intollerabile che nei luoghi dove si amministra la Giustizia si continui ad imporre una procedura giudiziaria che in nome della discrezionalità - che la legge non prevede – quotidianamente si discrimina un genitore negandogli il suo inalienabile diritto alla paternità.

La paura che serpeggia tra i genitori “espropriati” dei propri diritti genitoriali favorisce la loro ulteriore soccombenza ad un sistema giuridico e sociale che li emargina e li distrugge come persona.

Da qui la necessità di iniziare un dibattito diffuso sul territorio per diffondere una diversa cultura sull’affido dei minori nelle separazioni che è indispensabile per cambiare una prassi anacronistica e dannosa per i figli e per i genitori.

Con gli incontri iniziati ad Aosta e Cesena e che proseguiranno in altre città italiane, l’associazione vuole aprire un contraddittorio tra genitori, istituzioni pubbliche (tribunali e servizi sociali), politici e professionisti che gravitano attorno alla conflittualità genitoriale e al malessere dei figli che lo Stato ha reso orfani di un genitore.

La battaglia non sarà facile, ma alla fine le cose dovranno pur cambiare.

 

*presidente Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori

 
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