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Mercoledì 18 Gennaio 2017 11:24

Quando la giustizia sbaglia, il danno è pagato dal cittadino.


E’ obbligo dello Stato attivare

l’azione di regresso

nei confronti del giudice responsabile

 


Avv. Gerardo Spira*

La famiglia nell’evoluzione storica della moderna società, si fa per dire, ha subito una trasformazione che ha comportato inevitabilmente l’adeguamento della disciplina giuridica al diverso modo di intendere i rapporti e le relazioni.

Il disfacimento del principio e le conseguenze civili sulle persone e sulla prole hanno spinto il legislatore ad adeguare gli istituti giuridici conseguenti al matrimonio per tentare di arginare una falla divenuta metodo allargato di contenziosi e miraggio di affari incontrollati.

Il legislatore si è mal posto nella problematica e la giustizia, approfittando dell’incertezza si è posta quasi sempre di traverso alla volontà politica, aprendo un profondo solco di discussione, con interpretazioni che sono risultate nel tempo contrarie agli interessi di una società preordinata al bene comune.

Con la legge 54 del 2006 si pensava che l’istituto della famiglia separata avesse trovato pace ed equilibrio. Invece non è stato così! I conflitti portati davanti ai giudici sono finiti nell’arena degli scontri, in cui tutti hanno gareggiato a fare danni, sapendo che alla fine avrebbero pagato soltanto due soggetti: lo STATO e il MINORE.

Il giocattolo si è rotto ed invece di sostituirlo con uno nuovo, si è cercato di ripararlo, lasciandolo sempre nelle mani di coloro che lo hanno usato male.

La società, quella formata da un padre e da una madre, da nonni, da zii e da nipoti e da intrecci relazionali assorbe le notizie con sgomento perché si rifiuta di riconoscere una Giustizia che invece di unire divide persone e figli come se si trattasse di selezionare in un paniere le mele buone da quelle marce.

Nella diffusa cultura morale della nostra società il minore è ritenuto  la sintesi essenziale della famiglia, da cui nessuno può prescindere, e men che meno il Giudice, chiamato a decidere.  Un figlio non è un oggetto o una cosa qualsiasi, ma il valore primario della società, anche per quella cosiddetta globalizzata. E meno male!

Una società senza valori va riposta agli antipodi della civiltà.

I provvedimenti giudiziari, emessi dai Tribunali da Nord a Sud che dividono i figli dalla famiglia sono comunque esempio di mala Giustizia, di una giustizia che vive estranea agli umori della società e insensibile agli scontri che toccano i sentimenti.

Rinveniamo nei PQM dei Tribunali ragionamenti che non hanno nulla a che fare con la finalità della legge e con quelle di una società preordinata ad uno sviluppo pacifico ed equilibrato.

 

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Martedì 20 Dicembre 2016 09:51

Regione UMBRIA

Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini


Approda in aula il disegno di legge 341 che ha avuto un iter abbastanza travagliato. Un iter iniziato nella scorsa legislatura con un impegno di lavoro pressante, e ormai ultraquinquennale, delle associazioni femministe umbre che si era sostanziato nella presentazione da parte della Giunta dell’atto 1259, approvato in commissione ma mai approdato in aula.


Sperpero di soldi pubblici

in favore di associazioni femministe

 

Relazione di minoranza del consigliere Sergio De Vincenzi – Vicepresidente III Commissione – Consiglio Regionale dell'Umbria

***

Il ddl rientra nelle competenze previste dal titolo V della vigente costituzione e sostanzialmente

prende le mosse da convenzioni internazionali.

Fra queste, in particolare la relazione introduttiva al ddl fa riferimento alla Convenzione del Consiglio d’Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con la legge 77/2013.

È comunque opportuno qui ricordare che ad oggi molti paesi pure firmatari di quell'accordo non hanno ancora ratificato la convenzione ed altri, come la Turchia, stanno introducendo norme contro le donne, che nello specifico ha in fase di approvazione la legge sulle bambine-spose.

Il ddl presentato dalla Giunta è stato originariamente redatto da un “comitato tecnico-scientifico” con una prima stesura che risale al biennio 2011-2013 ed il cui costo complessivo ci piacerebbe francamente oggi conoscere visto il massiccio dispiegamento di forze messo in campo su tutto il territorio regionale negli anni 2011-2015, sia da parte dell’Ente e delle varie Istituzioni locali che delle Associazioni Femministe che hanno teleguidato l’operazione, il tutto naturalmente a carico di noi cittadini.

Così se la Presidente vorrà anche renderci edotti su questo aspetto in molti Le saremmo senz’altro grati.

Ma questa è storia. Una minima premessa doverosa.

Oggi possiamo solo dire che la Giunta ha voluto caparbiamente perdere un'occasione importante per dare al nostro territorio una normativa che potesse essere sostenuta da una larga maggioranza perché veramente innovativa e rispettosa della dignità delle donne umbre, dimenticando totalmente che nonostante tutto governa la “democratica Umbria” con solo il 23% dei consensi degli aventi diritto al voto.

Il buon senso politico evidentemente alberga altrove, ma il PD non è certo nuovo a questi atteggiamenti.

Una legge che fosse organica nei contenuti e soprattutto veramente rispondente alle attese delle donne e alle loro necessità, e non solo a quelle in ambito lavorativo e nei vari contesti economico-sociali, ma anche in quello familiare, nel ruolo di moglie e di madre e, ancor più, ad esempio, a tutte quelle donne che si fanno carico di tante situazioni difficili nella società, senza essere considerate e senza far notizia sui media, a cominciare, ad esempio, da tutte quelle che dedicano con amore la loro vita nella cura di figli o familiari con disabilità, o di figli entrati nel vortice delle dipendenze e molte altre situazioni ancora.

E che dire delle donne nella terza e quarta età?

Una legge, in sostanza, che, con queste caratteristiche, avesse potuto riscuotere anche il convinto consenso della minoranza, perché sul tema della promozione della figura femminile non dovrebbero, né avrebbero dovuto, esserci distinguo né di metodi né di intenti.

Personalmente, in qualità di Vicepresidente della III Commissione ho chiesto formalmente un ripensamento attento e condiviso dell’atto proposto, perché  palesemente mal scritto e mal articolato nelle misure e negli obiettivi.

Ma la richiesta, a fronte di un’improvvisa accelerazione dell’iter, è caduta nel vuoto.

Ad onor del vero sono stati anche sollecitati degli emendamenti da parte della minoranza; ma come emendare un atto in larghissima parte non condivisibile?

Anche tutte le indicazioni provenienti dal mondo sociale audito non riconducibile al contesto del femminismo è stato totalmente ignorato.

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Lunedì 28 Novembre 2016 18:54

­­­­Convegno

Per noi, i Minori prima di tutto!


Il 19 di questo mese si è tenuto nella sala conferenze di Perugia, Piazza Italia 19, il convegno organizzato dall'Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori sul tema: Per noi, i Minori prima di tutto”. Il convegno, come significato dalla stampa, ha toccato la problematica che sta corrodendo il primo e più importante valore della società: i minori ed è stato presieduto dalla giornalista e scrittrice Vanna Ugolini. Il consigliere regionale e comunale, dott. Sergio De Vincenzi ha portato il saluto del comune di Perugia che ha patrocinato l’iniziativa.

I relatori avvocati Domenico Vecchio, Gerardo Spira e Francesco Valentini, attraverso le diverse sfaccettature del problema hanno sviluppato argomentazioni sui temi della famiglia, della sua essenza, sul ruolo di questa nella società, sul mancato impegno della Pubblica Amministrazione, sulle contraddizioni dei giudicanti e sulla carenza del monitoraggio e vigilanza durante i procedimenti amministrativi e giudiziari.

L'avvocato Domenico Vecchio del foro di Salerno ha affrontato la questione del minore posto al centro dell’attenzione, per comprendere pienamente il legame intercorrente con le figure genitoriali, in particolare quella paterna. Dunque, una ricerca del fondamento naturale è imprescindibile per garantire una tutela effettiva in ogni ambito, là dove due soggetti vivono una relazione unica. Uno degli aspetti emblematici di questa stagione della storia è che il padre ha perso anche il nome, dunque c’è una figura paterna alla quale potrebbe essere sottratto facilmente il nome, per cui non si sa più dove sia il padre.

Sembra che la figura del padre sia sparita e ci siano le madri, le madri acrobate che gestiscono tutto, nel bene e nel male, spesso nel male per aver a volte contribuito a quel fenomeno che Jacques Lacan definiva “processo di evaporazione del padre”.

Invero, si tratta di un’eclisse del padre, sembra che il nostro tempo sia quello del tramonto irreversibile del padre, non c’è più il padre a cui confidare la propria fragilità. Ma la vera domanda è cosa resta del padre, rispetto ad una tradizione. E’ fondamentale che resti qualcosa, per dare senso al fondamento antropologico a partire dal quale riconosciamo la sua esistenza, e per l’aspetto giuridico tuteliamo la sua esistenza pienamente, ovvero la necessità della vita umana di avere un padre da riconoscere e da garantire sempre al figlio. Nella nostra vita possiamo decidere di non diventare mai padri, madri, sorelle, ma una sola cosa non possiamo non essere: essere figli.

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Venerdì 04 Novembre 2016 19:18

 
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Venerdì 04 Novembre 2016 19:14

La sentenza della Cassazione sulla “maternal preference”

Cancellata dal Tribunale di Milano


Avv. Gerardo Spira

Su questo sito subito dopo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.18087/2016 del 14 settembre pubblicammo un articolo dal titolo “il coraggio di rottamare e non riciclare”, in cui ci permettemmo di evidenziare tutte le criticità della decisione degli ermellini, prime fra tutto l’interesse del minore e la parità genitoriale.

I supremi giudici con la sentenza del 14 settembre avevano riportato il diritto indietro di oltre 30 anni, negando due principi ormai affermati in tutto il mondo giuridico internazionale appunto: il superiore interesse del minore e la parità genitoriale.

Non a caso nel sottotitolo ricordavamo provocatoriamente che i Giudici della Cassazione nella fretta della decisione (il caso riguardava due loro colleghi) avevano smarrito la toga e il diritto.

Decisione aberrante che mette in evidenza la necessità primaria di intervenire e subito in modo definitivo nel diritto di famiglia.

Meno male che in mezzo a tanto disastro compare una rondine a preannunciare una primavera diversa e nuova.

La nona sezione del Tribunale di Milano, relatore il Giudice dott. Giuseppe Buffone, con decreto del 19 ottobre ha cancellato l'obbrobrio giuridico dei colleghi ermellini, restituendo alla Giustizia dignità e credibilità.

La Cassazione, forzando la razionalità giuridica, aveva deciso che la figlia dovesse essere assegnata di preferenza alla madre trasferita in altro luogo di lavoro e non al padre col quale invece manteneva relazione nello stesso ambiente di vita di tutto il nucleo familiare.

Secondo i supremi giudici il padre poteva continuare ad esercitare il diritto di visita nella località di nuova residenza della madre non essendo rilevanti le abitudini di vita e i rapporti consolidati con la scuola, gli ascendenti, in quanto il nuovo ambiente avrebbe compensato e arricchito conoscenza e cultura.

Il tribunale di Milano invece, in caso analogo, è stato invece di avviso diverso.

Il giudice di Milano, relatore l’illuminato giudice dott. Buffone, ha sostenuto che la collocazione del minore presso la madre non comporta automaticamente un diritto acquisto trasferibile in qualsiasi luogo. Ha valore l'ambiente di relazioni e familiari che non si possono sostituire a piacimento.

Il tribunale si è soffermato anche sul concetto di collocazione, diverso da quello di affidamento.

 

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Martedì 11 Ottobre 2016 17:22

­­­Con le modifiche del decreto legge n.132/2014

 

Il diritto di famiglia è entrato

nella fase di coma irreversibile

 

avv. Gerardo Spira *

 

Con l'introduzione dell'istituto della negoziazione assistita nel D.L 132/2014, sembrava, ai fautori della semplificazione, che finalmente il legislatore, raccogliendo le proposte trasversali di tesi ed opinioni politico-giuridiche, avesse dato una svolta decisiva alla problematica del diritto di famiglia, mettendo in pace le coscienze dei sostenitori della famiglia e il mondo affaristico circolante nei paraggi, dagli avvocati ai professionisti della scienza social-psicopedagogica.

Invece in questi due anni sono scoppiate le contraddizioni di un sistema che non guarda più al cittadino e alla società, ma unicamente agli effetti in termini elettorali.

Il conflitto giudiziario è risultato infatti la condizione più importante per tenere in piedi il mercato degli interessi e degli affari divisi e negoziati a diverso titolo.

Una buona legge nel diritto di famiglia dovrebbe avere l'effetto salutare di tutelare la famiglia, prestare ascolto e attenzione ai minori e salvaguardare i costi che pesano e di molto sul cittadino e sulla società.

Ma vediamo che cosa accade dentro e fuori dai tribunali.

Cosa dice il cosiddetto decreto giustizia ( DL132/2014 convertito in legge n.162/2014).

Con la normativa di cui al decreto in argomento la coppia che intende separarsi consensualmente o divorziare non dovrà chiedere più ”l'omologa”, ma la sentenza di pronunciamento dello scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili oppure operare una scelta tra due opzioni: la negoziazione assistita da legali (art.6) e l'accordo presso l'ufficio della Stato civile, in presenza di determinate condizioni (art.12).

Lo scopo è quello di stimolare gli accordi fuori dai tribunali, ricorrendo al ruolo dell'avvocato e in presenza di condizioni che non riguardano i soggetti deboli come i figli.

La convenzione di negoziazione, di cui tanto i parla, consiste in un accordo col quale le parti convengono davanti ai propri legali di porre fine alla lite.

La legge di conversione del decreto legge n.162/2014 ha introdotto il passaggio obbligatorio dell'accordo alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale per gli effetti civili annotati a margine dell'atto di matrimonio.

L'art.6 del decreto è tutto dedicato alla disciplina della negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. La procedura si applica sia in presenza che in assenza di figli minori, figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti.

Il provvedimento è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica che lo può restituire nel caso l'accordo non corrisponda agli interessi del minore.

Qui rinveniamo il primo vulnus.

Infatti in nessuna disposizione di legge sono indicati gli interessi del minore, per cui in assenza di una normativa o direttiva generale, ogni Procuratore può stabilire criteri, che anche se giusti, saranno sempre discrezionali, quindi diversi in tutto il territorio nazionale.

La confusione applicativa ha provocato l'intervento del Ministero dell'interno il quale ha diramato una circolare di chiarimenti n.6/2015 che impugnata è stata annullata dal TAR Lazio con la sentenza n.7813/2016.

La Procura di Milano e qualche altra hanno emanato linee guida in materia come ordinaria direttiva degli adempimenti burocratici di procedura e dei documenti da produrre.

Resta il vuoto del contenuto dell'accordo affidato alle parti.

Alcune associazioni, rendendosi conto che la problematica della negoziazione assistita non ha risolto la questione del conflitto che rimane aperto per gli aspetti patrimoniali e per quelli dei figli esclusi da una precisa disciplina di tutela, hanno avviato un altro discorso con gli Enti territoriali con il cosiddetto ”registro bigenitoriale”, che da una indagine pare estendersi in tutto il PAESE.

Il Registro è un atto, di forma ma non di validità pubblica, in cui viene confermata la volontà delle parti a rispettare il principio di bigenitorialità di cui alla legge 54/2006.

In taluni comuni è stata prevista anche la facoltà per una sola parte di chiedere la registrazione con i relativi impegni.

Sulla questione si sono già espressi alcuni Garanti astenendosi dal prendere posizione.

Secondo il Garante dell'Emilia e Romagna invece, ”l'iniziativa, pur positiva sotto il profilo culturale, sembra più volta a tutelare i diritti degli adulti che quelli dei minori coinvolti per i quali, ai fini pratici, non cambierebbe molto. Una tale ottica presenta infatti il rischio di contribuire ad aumentare il livello di conflittualità tra i genitori con ricadute sul minore stesso, che si vedrebbe così coinvolto in ulteriori dinamiche oppositive”.

 

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Venerdì 16 Settembre 2016 16:04

Una società che si rinnova ha bisogno di soggetti nuovi


Il coraggio di rottamare e non riciclare!

 

Avv. Gerardo Spira*

I giudici della 1 sezione civile della suprema corte di cassazione con la sentenza n.18087/16 del 14.9.2016 hanno smarrito la toga e nella fretta anche il diritto. Secondo gli ermellini la famiglia non esiste.

 

Il caso.

Una donna separata con affidamento condiviso, decide, per ragioni di carriera di trasferirsi in altra località, portando con sé il figlio collocato presso di lei.

Il genitore solleva le normali eccezione di garanzia per l'esercizio della responsabilità genitoriale e dei diritti del figlio ad avere rapporti equilibrati e continuativi col padre.

La questione finisce davanti alla Corte di Cassazione.

Niente da fare! i supremi giudici della prima sezione sentenziano che nel rispetto del diritto del lavoro la donna può trasferirsi per migliorare la carriera e che può portare con sé il figlio, già collocato presso di lei.

E i diritti del padre? Quelli secondo gli ermellini, passano in secondo ordine, mentre restano a suo carico tutti i doveri conseguenti alla sua responsabilità di genitore.

Il teorema è sempre lo stesso: la madre è primo genitore e il padre viene dopo e i figli restano affidati a lei. Poi non importa che il minore porterà nella società tutte le conseguenze negative della decisione. Non importa che cresce il bullismo.

Non importa che i figli continuano a vivere disturbati, additati ed emarginati.

La carriera della donna è più importante della serenità del figlio  e non importa che il minore perde il padre e dimentica le radici familiari.

I giudici della 1 sezione della Cassazione hanno smarrito la legge e il diritto e hanno deciso in nome del potere inviolabile di intoccabili.

Le sentenze vanno rispettate, quando sono giuste. E quando sono ingiuste?

Alla psicologia l'ardua decisione di valutare cosa accade nella mente di un essere umano offuscata dal tarlo della ingiustizia subita.

Ragioniamo senza i fronzoli colorati, superati da una cultura sbiadita tra i banchi del supremo diritto, sulle leggi attuali e in vigore messe a disposizione del popolo italiano e cerchiamo di capire in che modo il legislatore ha dettato nel diritto di famiglia.

Partiamo dalla legge costituzionale.

Agli artt 29-31 il costituente, superando la vecchia visione etica della famiglia, pensando al suo ruolo fondamentale nella società la definì una “società naturale “  fondata sul matrimonio,  centrata su  due aspetti, della persona e della reciprocità.

In buona sostanza il costituente ha riconosciuto alla persona la responsabilità del sua funzione e al secondo elemento (reciprocità) il valore dell'essere umano che può esistere soltanto in relazione con gli altri.

Secondo la Costituzione infatti non può esistere famiglia se questa non è fondata sul matrimonio tra uomo e donna. A questa si riferisce la normativa del c.c. La legge sull'unione civile detta anche lege Cirinnà, disciplina i reciproci diritti ed obblighi, tra persone dello stesso sesso o conviventi che decidono di vivere insieme. derivano diritti e doveri.

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Venerdì 16 Settembre 2016 16:03

Una sentenza che offende i padri separati, i loro figli e la società civile


La cassazione svuota l’affido condiviso

 

di Ubaldo Valentini *

Non si comprende con quali motivazioni giuridiche la suprema corte di cassazione, con la sentenza n. 18087/16 del 14.9.2016, I sez. civ., abbia potuto sentenziare che durante l’età scolastica i figli debbano essere collocati presso la madre e che gli stessi la debbano seguire quando si trasferisce altrove – anche distante migliaia di km. dalla abituale residenza familiare e del loro padre - per lavoro e, si sottintende, per esigenze personali.

Il diritto alla carriera della donna non può essere condizionato, dunque, dalle esigenze psico-affettive e sociali dei figli e dal loro diritto alla bigenitorialità e, di conseguenza, sarà il padre a doversi fare carico dei viaggi se vorrà vedere e stare pochi minuti con i propri figli.

Altra pillola di saggezza della sentenza, si sostiene che i minori anche quando sradicati dal loro contesto sociale si adeguano benissimo ai nuovi ambienti, anche completamente diversi da quelli dove sono nati e vissuti, e - altra bufala -, il pendolarismo per frequentare il padre, per poco tempo, tra città distanti non costituisce per loro un problema.

Questi giudici - detti ermellini per la pelliccia di noti carnivori che indossano nell’esercizio del loro mandato - non devono tener conto della psicologia e pertanto è supponibile che non la conoscano. C’è da chiedersi, però, come possano sentenziare senza tener conto che i diritti della madre trovano un limite nei diritti dei figli e che i minori sono persone con i loro diritti e con le loro aspettative. Non da ultimo non si può dimenticare che i figli sono stati chiamati alla vita dai genitori e non viceversa.

La tutela del contesto sociale dei minori (relazioni familiari, l’inalienabile bigenitorialità, ambiente in cui sono nati e vissuti, le relazioni affettive e amicali, la scuola frequentata, la presenza in tempo reale di ambedue i genitori, ecc.) è quanto mai indispensabile per una reale tutela dei minori. Il resto è solo paranoia e sudditanza a stereotipi socio-culturali di altri tempi, quando gli ermellini portavano anche la parrucca e il loro procedere lento e difficoltoso per l’età incuteva nel povero suddito non rispetto ma timore e tremore.

Le cose oggi sono cambiate?

No, anche perché i giudici dovrebbero sentenziare in nome del popolo italiano e in base al diritto e alle leggi che il parlamento si è dato nel corso degli anni. Le pari opportunità genitoriali sono garantite dal diritto e una casta che pretende autonomia ed indipendenza di fatto nega proprio questo fondamentale diritto.

C’è da chiedere agli estensori di questa sentenza cosa hanno sentenziato o sentenzieranno quando una madre non fa vedere i figli al padre, quando lavora a nero per avere l’assegno di mantenimento per sé e più alto per i figli, quando procura l’alienazione parentale nei figli presso di lei collocati o a lei affidati per indurli a rifiutare il padre e i suoi parenti, quando si trasferisce con falsi pretesti in città lontane, magari per seguire la nuova fiamma affettiva del momento, quando accoglie nella casa del marito o da lui pagata il proprio amante con pretestuose coperture, quando il padre deve vivere con pochi spiccioli, talvolta mangiando nelle mense pubbliche, quando lo stesso non è in grado di pagare l’assegno di mantenimento, quando subisce, dal tribunale, un danno economico e psicologico, quando nei fatti ha perso i propri figli.

 

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