Venerdì 24 Febbraio 2023 08:32 |
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Finalmente spetta anche ai giudici
disciplinare dettagliatamente i percorsi
di affido etero – familiare!
Avv. Francesco Valentini *
Con l’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, la legge ordina espressamente ai giudici di disciplinare i percorsi delegati ai servizi incaricati, anche in caso di affidi etero – familiari, ed a sanzionarli in caso di loro negligenze!Per quanto riguarda il processo civile, in generale, cambiano i tempi in cui vanno depositati gli atti, l’udienza per la comparizione delle parti sarà celebrata dopo il deposito delle richieste di ammissione delle prove, con la possibilità, quindi, che il processo veda anche la celebrazione di un’unica udienza.
La separazione, il divorzio ed i procedimenti per l’affido e/o mantenimento di figli di genitori non sposati nonché quelli per la sospensione e/o decadenza della responsabilità genitoriale avranno lo stesso iter.
Il giudice istruttore, alla prima udienza, emetterà i provvedimenti provvisori ed immediati, con la possibilità di disporre misure cautelari.
Le udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal giudice, gli ausiliari, le parti ed i rispettivi difensori potranno essere celebrate mediante collegamento da remoto o mediante la trattazione scritta, con un’ulteriore spinta alla digitalizzazione sia nel tribunale per i minorenni che il Giudice di Pace.
Il prossimo primo marzo entrerà in vigore un’altra parte della riforma del processo civile, che, tra i vari aspetti, per quello che oggi qui ci interessa, riguarda il diritto minorile e, soprattutto, la disciplina dei percorsi delegati ai servizi incaricati in caso di affidi etero – familiari.
Cambiano anche i percorsi delegati (gestiti dai servizi incaricati), la disciplina delle case famiglia, ed i doveri del giudice che quando una parte riferirà di essere rifiutata dal figli, sarà costretto ad assumere informazioni sul dichiarato rifiuto, a svolgere accertamenti e pendere i conseguenti provvedimenti.
Finalmente, il legislatore ha capito che il giudice, quando dispone i citati percorsi, deve anche disciplinare i tempi, i modi, i luoghi e gli obiettivi degli stessi.
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Giovedì 16 Febbraio 2023 16:36 |
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Finalmente spetta anche ai giudici
disciplinare l’attività dei servizi sociali!
Avv. Francesco Valentini *
Clamoroso, ma vero! Ora, con l’entrata in vigore della nuova procedura civile per affidi, separazioni e divorzi, saranno anche i giudici a poter disciplinare direttamente i percorsi delegati ai servizi incaricati ed a sanzionare questi ultimi in caso di loro negligenze!
Come è oramai noto, anche al di fuori dell’ambito degli addetti ai lavori, il 01.03.2023 entrerà in vigore, in esecuzione del P.n.r.r., un’altra parte della riforma del processo civile, che, tra i vari aspetti, per quello che oggi qui ci interessa, riguarda il diritto minorile e, soprattutto, in particolare, i percorsi delegati dal giudice ai servizi incaricati (sociali, psicologia e/o psichiatria).
Per quanto riguarda il processo civile, in generale, cambiano i tempi in cui vanno depositati gli atti, l’udienza per la comparizione delle parti (fissata per poterne tentare la conciliazione) sarà celebrata dopo che le stesse parti (cioè, i genitori e, eventualmente, i figli maggiorenni) avranno visto reciprocamente le avverse istanze istruttorie (cioè, le richieste di ammissione delle prove), con la possibilità, quindi, che la vecchia prima udienza diventi, in realtà, l’unica.
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Venerdì 10 Febbraio 2023 17:14 |
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Nelle separazioni e negli affidi dei figli
Robotizzate anche le spese straordinarie
Il superiore interesse del minore si tutela, secondo il tribunale e l’ordine degli avvocati locali, con la formale applicazione di un Protocollo d’intesa sottoscritto tra giudici del locale tribunale e l’ordine degli avvocati locali per identificare le spese straordinarie e la loro applicazione “standardizzata” nell’affido dei minori. L’iniziativa dovrebbe agevolare la distinzione tra le spese ordinarie, coperte dall’assegno di mantenimento versato solo dal genitore non collocatario, e quelle straordinarie da ripartire pro quota tra ambedue i genitori cioè quelle spese eccezionali ed imprevedibili che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli” (Cassazione civ. ordinanza n.40281 del 15.12.2021).
La determinazione delle spese straordinarie è stata da sempre fonte di contrasti e conflittualità tra i genitori poiché a quello obbligato a versare l’assegno di mantenimento viene richiesto, da parte del collocatario dei figli, anche consistenti ed incontrollate spese non concordate e molte delle quali rientrano tra le spese ordinarie coperte dal mantenimento.
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Giovedì 02 Febbraio 2023 16:10 |
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Assegno di mantenimento per i figli
Obbligatorietà ed equità per ambedue i genitori
Nell'affido dei figli un tema che richiede particolare attenzione è quello della determinazione e della durata del loro assegno di mantenimento, quasi sempre causa di comprensibile conflittualità tra i genitori. La mancata applicazione effettiva dell'affido paritario, come previsto dal 2006, con l'introduzione dell'affido congiunto o condiviso, autorizza i giudici a continuare sulla frequente discriminazione del genitore non collocatario dei figli (94% dei padri), l'unico dei due genitori obbligato a versare un assegno di mantenimento, per lui, sovente, impossibile e senza alcun diritto a conoscerne l'utilizzo fatto dal genitore beneficiario.
È dovere del giudice, come legge prevede, verificare i costi medi dei figli nel contesto sociale in cui vivono, verificare - soprattutto se ci sono segnalazioni da parte dell'obbligato - l'entità reale delle risorse economiche di ambedue i genitori, poiché è notorio che esiste una rilevante evasione con il lavoro a nero, soprattutto nel mondo femminile, e una abituale predisposizione del genitore a tenere nascosti i redditi e le somme investite. Nemmeno può essere sottovalutato il fatto che esistono tante convivenze negate per non perdere un mantenimento più consistente per i figli e che molti genitori collocatari percepiscono contributi pubblici e privati, proprio perché conviventi con figli minori, spesso tenuti nascosti al genitore obbligato al mantenimento. Queste somme, come avviene con l'assegno unico universale, devono essere ripartite, sempre, al 50% tra i due genitori, perché il non collocatario è obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento e, se ritarda nel versare all'altro genitore quanto dovuto, i giudici, quasi sempre, applicano, con sollecitudine (anche per un solo mese), le previste sanzioni penali e/o civili (eventualmente, anche con azioni esecutive).
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