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Giovedì 06 Ottobre 2022 08:44

L’assegno di mantenimento per i figli


L’assegno di mantenimento per i figli non è una “retta” che il genitore non collocatario deve pagare all’altro per i compiti domestici e di cura da lui assunti con la loro collocazione prevalente presso di lui, ma un dovere per ambedue i genitori, così come prevedono l’art. 30 della Costituzione e l’art. 155 c.c.. In merito, quest’ultimo afferma: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore … Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

La legge è chiara, ma, sovente, la sua applicazione resta incomprensibile, poiché si continua a far pagare un consistente assegno di mantenimento per i figli solo al genitore non collocatario, mentre, per il collocatario, si parla di diritti nella gestione dei figli e mai dei suoi doveri economici verso di loro. Ancora più inquietante è la facilità con cui non si disponga – senza alcuna motivazione - un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi, nemmeno quando esplicitamente richiesto da un genitore che materialmente è impossibilitato a fornire al giudice prove dei redditi e/o altri profitti e/o entrate percepite a vario titolo. L’applicazione della legge, pertanto, di fatto, quasi sempre, non è uguale per tutti.

Scarsa rilevanza, nella determinazione dell’entità dell’assegno, ha la permanenza dei figli con il genitore non collocatario e la proprietà della casa coniugale/familiare. Non è una svista del giudice, ma un vero e proprio asservimento ad un “matriarcato” che, sotto mentite spoglie, imperversa ancora in certi ambienti istituzionali, in netto contrasto con il diritto.

Non manca il caso in cui, nei tempi di permanenza dei figli con i genitori, il tribunale disponga un affido paritario, ma, poi, si scrive, nella sentenza o decreto, che trattasi di un affido congiunto “paritario con collocazione prevalente dei figli presso la madre”, al fine di giustificare l’imposizione al genitore “non collocatario” – il padre per consuetudine - il discriminante assegno di mantenimento.

L’affido condiviso paritario, quello vero, non prevede l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale/familiare al collocatario, e resta l’unica soluzione percorribile, che riporterebbe giustizia nell’affido dei minori. Troppi giudici, però, sono poco inclini a concederlo e continuano ad alimentare la conflittualità tra i genitori, rendendosi responsabili di un innegabile disagio esistenziale nei figli per il declassamento della figura paterna.

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Giovedì 06 Ottobre 2022 08:40

I separati e la complessa gestione dei figli

è urgente un vero confronto istituzionale


Ubaldo Valentini *

Una società in continua evoluzione non può ignorare l’urgenza di una reale tutela dei minori, che, oggi, non hanno più un riferimento stabile nella famiglia e nella società in genere. Manca il dialogo tra le generazioni e tra le istituzioni e tutto ciò alimenta il disorientamento sociale.

Il dialogo è possibile se si lasciano da parte le strategie di opportunità politica, il business economico che circonda il mondo delle separazioni, il pressapochismo psicologico che anima gli affidi dei minori nelle separazioni, la prevaricazione di genere, avallata da una cultura femminista, che ritiene la madre non soggetta al principio delle pari opportunità genitoriali, e la continua violazione del diritto alla bigenitorialità dei minori e il diritto alla cogenitorialità di ambedue i genitori.

Restano detestabili certe iniziative di molti tribunali e giudici, che, invece di applicare le leggi vigenti, si prodigano a studiare escamotage per alleggerire la mole del loro lavoro, ma, in realtà, per proteggere prevalentemente la madre a scapito, quasi sempre, dei diritti dei figli e del padre, quali la collocazione prevalente dei figli presso la stessa, i protocolli sulle spese straordinarie, stilati da giudici ed avvocati, diversi da tribunale a tribunale, dimenticando che la legge n. 54/2006 attende, ancora, di essere applicata in modo chiaro.

Non è di competenza dei giudici emanare direttive, generiche e spesso contraddittorie con la legge vigente, che massificano l’affido dei figli secondo schemi concordati con i legali. Compito dei giudici è quello di applicare la legge in modo equo, in modo da poter rendere credibile la scritta La legge è uguale per tutti, mentre i legali sono pagati dai genitori per difenderli dinnanzi ai giudici, ma non per sostituirli nella stesura di protocolli e convenzioni, rigorosamente di parte. Compito del Parlamento è quello di legiferare e le fonti normative interpretative ed esecutive della legge spettano sempre agli organismi politico-amministrativi nazionali.

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Giovedì 22 Settembre 2022 18:32

Solidarietà sociale? Non sempre è tale!


Ubaldo Valentini*

La solidarietà sociale, sia essa pubblica che privata (con soldi pubblici, però), è da tutti invocata, ma, spesso, non è tale e il confine con la discriminazione è ben camuffato da chi ne trae vantaggio. Il variegato mondo politico ed i cittadini che ne beneficiano hanno in comune l’interesse dell’ambiguità, perché garantisce consenso sociale e vantaggi economici, troppo spesso non dovuti ai “fortunati”.

Numerose segnalazioni ci sono pervenute per denunciare veri e propri abusi istituzionali, che discriminano il genitore non collocatario (il 94% dei padri), a cui non solo non è concesso alcun aiuto per i figli quando stanno con lui, ma è negato perfino l’accesso - in nome di un assurdo e inapplicabile in queste circostanze diritto alla privacy - alla banca dati dei finanziamenti e dei benefici multiformi pubblici elargiti al genitore collocatario - senza alcun oggettivo controllo – da parte dei servizi sociali e/o da parte delle eventuali altre istituzioni competenti.

Non si può continuare ad ignorare una arcaica e indegna ingiustizia di uno stato democratico, dove l’equità e la trasparenza sono i pilastri per bandire la discriminazione dalla sua prassi socio-politica. Non è più tollerabile la superficialità di chi dovrebbe garantire i principi costituzionali, che riconoscono ad ogni cittadino gli stessi diritti e gli stessi doveri.

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Giovedì 15 Settembre 2022 18:21

Colpevole la madre che vanifica

o nega il rapporto padre e figli


Si torna a parlare di Pas, un fenomeno devastante per i figli

Negare ai figli la presenza del genitore non affidatario/collocatario da parte di chi li ha con sé tutto il giorno è un fenomeno molto diffuso e pochi sono i tribunali che lo analizzano in profondità e arrivano alla sospensione della responsabilità genitoriale della madre, poiché, con il suo arrogante atteggiamento, provoca disagio esistenziale nei figli, che può portarli a disturbi comportamentali e nega i diritti e la dignità genitoriale all’altro genitore.

Il subdolo fenomeno viene denunciato dal genitore a cui viene meno il diritto di frequentare i propri figli (94% il padre), durante le fasi del procedimento di affido dei minori, di separazione e divorzio e nei successivi specifici procedimenti di modifica di precedenti provvedimenti, ma le sue parole solo raramente vengono prese in seria considerazione dal giudice, anche perché, spesso, il legale - “accomodante” con il collega di controparte e poco incline a contestare la discrezione esercitata in maniera errata e/o gli abusi del giudice - non asseconda le richieste del proprio cliente.

Manca la convinzione del difensore a pretendere che la bigenitorialità e la cogenitorialità siano sempre e comunque rispettate per una reale tutela dei minori e di ambedue i genitori e che il genitore collocatario rispetti le disposizioni stabilite dal tribunale o, fatto ancora più ignobile, non va tollerata o, addirittura, giustificata la violazione dei provvedimenti precedentemente emessi dal giudice dell’affido dei minori.

 

 

(immagine tratta da: laleggepertutti.it)

Il genitore che vanifica o nega il rapporto dei propri figli con l’altro genitore non manifesta quell’indispensabile equilibrio psichico e morale, fondamentale per educarli. E’ una persona gelosa del buon rapporto dei figli con l’altro genitore e non riesce a comprendere i loro bisogni, è ansioso e controllante. Soffre, spesso, di disturbo paranoide di personalità, che lo rende sempre sospettoso e diffidente verso gli altri, avvertiti come ostili, malevoli e umilianti, anche quando tutto ciò non esiste.

Teme di essere ingannato, sfruttato o di subire un imminente danno da parte delle persone con le quali è in contatto e tende a mascherare le emozioni con un atteggiamento di rigida razionalità e testardaggine. La persecuzione di cui si sente vittima è esclusiva conseguenza di un proprio pensiero malato, che, purtroppo, trasmette anche ai figli. Da qui la necessità di intervenire immediatamente, sia da parte del giudice che ne viene a conoscenza da parte del genitore non collocatario/affidatario, che da parte dei legali, che, spesso, condizionano il proprio cliente a non ricorrere al tribunale per pretendere giustizia per i figli e per loro.

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Giovedì 08 Settembre 2022 11:52

Nelle separazioni e nell’affido dei minori


Al tribunale di Monza la giustizia che non c’è


Alla luce dei provvedimenti emessi in materia di diritto di famiglia e diritto minorile dal Tribunale di Monza porta l’impotente genitore (quasi sempre il padre) all’amara conclusione che in questo tribunale, spesso, la giustizia non c’è e che l’abusato “superiore interesse dei minori”, come viene scritto nelle sentenze, è una affermazione vuota, una burla. La premessa potrebbe essere ritenuta strumentale e, allora, riportare alcuni fatti concreti è un atto dovuto per dimostrare la intollerabilità di quanto è capitato a numerosi genitori separati di Monza e dintorni.

Il caso. In presenza di affido dei figli quasi paritario, un padre li aveva con sé per poche ore (3/4) in meno della madre ogni due settimane, ma il giudice (lo stesso che presiederà il processo), fin dall’udienza presidenziale, concede alla madre la collocazione prevalente dei figli, le assegna la casa coniugale (in comproprietà al 50% tra i genitori) ed impone allo stesso un mantenimento mensile per i figli, nonostante disoccupato, e la corresponsione del 50% delle spese straordinarie determinate in base a un protocollo - contraddittorio e talvolta in contrasto con il codice civile - stipulato tra il tribunale e il locale ordine degli avvocati, che non può avere alcun valore giuridico, poiché i giudici applicano la legge e le spese straordinarie vanno accertate e stabilite caso per caso.

Inutili le successive opposizioni e la sentenza di separazione non modifica nulla, ma penalizza indebitamente il padre, poiché, con una siffatta collocazione di minori, c’è il mantenimento diretto. Quindi, niente assegno mensile passato alla madre e nessuna assegnazione (o revoca della stessa) della casa coniugale alla moglie, perché i figli restano con lei solo 6/8 ore in più al mese.

Un immigrato africano, che vive da anni nell’hinterland milanese con i figli, si separa dalla moglie, che lo accusa di versare nel suo c/c soldi extra stipendio, ma lui si difende, sostenendo che l’origine di quei contanti versati gli provengono dai parenti che sono in Africa  e che  sono necessari per far fronte alle difficoltà economiche post-separazione. Nella sentenza di separazione viene scritto che le dichiarazioni del marito non sono veritiere, perché sono gli africani che lavorano in Italia ad inviare soldi ai familiari restati in Africa, ma non viceversa. La sorella di quest’uomo è titolare, in Africa, di un importante pozzo petrolifero, ma non muore di fame, come, invece, con toni razzisti, sostiene il collegio giudicante.

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Giovedì 08 Settembre 2022 11:49

Evadono, e molto, anche avvocati e psicologi


L’evasione fiscale è fortemente presente anche tra i professionisti che assistono i separati e i loro figli: avvocati e psicologi. Non è una novità, poiché, da tempo, alcuni quotidiani ne parlano in sordina, con particolare riferimento ai legali. Molti genitori, nel contattarci, fanno esplicito riferimento al fatto che hanno versato tanti soldi per le cause di separazione e divorzio e il legale è venuto loro incontro con pagamento in nero dell’intera somma o fatturandone solo una parte insignificante. E’ stato detto loro che, senza ricevuta, non avrebbero pagato l’iva (22%) e la cassa previdenza avvocati (4%), risparmiando, a dire dell’avvocato, il 26%. In realtà non dicono al cliente che sulla somma in nero, il legale risparmia, mediamente, il 43% sui soldi percepiti e tassati per l’onorario relativo al processo, oltre a risparmiare anche sugli altri introiti, tenendo basso lo scaglione reddituale di riferimento. Una truffa in nome della legalità e la stampa parla che gi avvocati siano i maggiori evasori italiani. Esistono, però, legali corretti che fatturano fino all’ultimo centesimo, peccato che siano molto pochi.

tratto da www. laleggepertutti.itIl genitore che non ha soldi, ovviamente, accetta di rinunciare alla documentazione fiscale per pagare meno, ma, in alcuni casi, entrato in conflitto col proprio difensore, è stato costretto a ripagare l’intera cifra, oltre iva e cpa, poiché non poteva dimostrare di aver pagato le somme a suo tempo pretese. I pagamenti in nero vengono effettuati con il contante e, spesso, anche fuori dallo studio. Un esperto di evasione ci ha informato che, prima della fattura elettronica, più fatture

intestate a clienti diversi avevano lo stesso numero e sono l’ultimo intestatario veniva dichiarato dal professionista. Altri trucchetti esistono anche dopo la obbligatorietà della fattura elettronica (che, è giusto ricordarlo, ad oggi, ancora, non è obbligatoria per tutti ma solo a secondo del fatturato dichiarato nell’anno precedente).  - foto tratta da www. laleggepertutti.it -

Inoltre, quanta evasione c’è tra coloro che non hanno l’obbligo della fatturazione?

Non esiste la volontà delle istituzioni di colpire gli evasori fiscali presenti tra i liberi professionisti, perché individuarli è estremamente facile. E’ sufficiente analizzare i fascicoli presenti nelle cancellerie dei tribunali (oggi si fa direttamente dall’ufficio per i processi degli ultimi anni), verificare l’entità del lavoro svolto da ciascun avvocato e poi, verificare, l’esistenza della fattura emessa, entro i termini previsti dalla legge per la prescrizione del pagamento della prestazione professionale, in base al lavoro svolto nei tempi dovuti e secondo le tariffe nazionali forensi esistenti all’epoca dell’attività difensiva.

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Giovedì 01 Settembre 2022 08:31

Per un equo assegno di mantenimento dei figli


Fare accertamenti sul lavoro nero dei genitori


Ubaldo Valentini

La piaga sociale del lavoro nero colpisce anche i genitori non più conviventi e, soprattutto, quello obbligato a passare al collocatario l’assegno di mantenimento per i figli, calcolato secondo parametri che, come tutti sappiamo, non corrispondono a verità, anche a causa della discrezione non obiettiva dei magistrati, che si rifiutano di disporre accertamenti sulla non coerenza dei redditi dichiarati e/o in base alle contestazioni di parte. Il genitore che esercita il lavoro non dichiarato – e sono tantissimi, soprattutto fra le donne, per il 94% collocatarie dei figli - dispone di un reddito che, nella quantificazione del mantenimento dei figli da parte del giudice, non compare e falsifica l’ammontare dell’assegno imposto al genitore non collocatario.

E’ una vera e propria ingiustizia – si potrebbe chiamare anch’essa una piaga per i separati - che i tribunali non possono ignorare se vogliono garantire una equità tra i due genitori nel mantenere i propri figli. Una equità indispensabile se si vuole disinnescare la conflittualità genitoriale, che, in concreto, danneggia prevalentemente i figli e offende il genitore che è tenuto a versare un assegno di mantenimento non proporzionato ai redditi reali. Il genitore non collocatario, spesso, è ridotto in miseria, mentre l’altro non è tenuto a versare, contravvenendo, di fatto, l’art. 30 della Costituzione e le norme del codice civile, che prevedano la obbligatorietà del mantenimento dei figli per ambedue i genitori.

Il calcolo dell’assegno di mantenimento avviene in base alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la cui presentazione è obbligatoria per ambedue i genitori, e in base al principio di proporzionalità e, quasi mai, nonostante le esplicite richieste-denunce del genitore non collocatario, il giudice dispone accertamenti “veri” sulle attività non dichiarate dai genitori. Nelle rare volte in cui vengono disposti, le istituzioni finanziarie preposte al concreto controllo svolgono i loro “accertamenti” davanti al computer, cioè ribadiscono le informazioni e/o i dati fiscali già in possesso del tribunale. Molti magistrati sorvolano sulla richiesta del non collocatario, quasi sempre il padre, pretendendo che lo stesso fornisca informazioni certe sul lavoro a nero dell’altro genitore per disporre un accertamento o, addirittura, non si esprimono sulle relative richieste – nemmeno nel corso del 2° grado di giudizio – dimenticando che lo stesso non ha tempo e capacità (neanche economiche) di svolgere attività investigative, proprie della Guardia di Finanza, della Polizia Tributaria, dell’Ispettorato del Lavoro e/o della Corte dei Conti, perché l’evasione fiscale è un reato e un danno erariale per la collettività.

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Martedì 30 Agosto 2022 15:51

Porta i figli in vacanza all’estero e viene denunciato per “sottrazione e trattenimento di minori all'estero”


La falsa informazione gioca sulla ignobile

accusa materna al padre di due gemellini

 

Un quotidiano online, Laprimalinea.it, riporta, in un articolo del 21 luglio, dal titolo Madre denuncia: 'il mio ex ha preso i nostri figli e li ha portati all'estero', la denuncia della madre al padre di due gemellini per “sottrazione e trattenimento di minori all'estero”, che, invece, come negli anni precedenti, era al mare, nel Montenegro, con i figli, durante le ferie estive in cui restavano per due settimane con lui, e nessuna preventiva autorizzazione materna per l’espatrio era prevista dall’ordinanza di affido congiunto dei minori emesso dal tribunale di Aosta. L’articolo è uscito dopo tre giorni dalla richiesta di archiviazione della denuncia. Il padre è italo-montenegrino e i minori, pur risiedendo in Aosta, sono cittadini dello Stato del Montenegro e non dell’Italia, fra l’altro. La madre ben sapeva dove erano i figli e ben conosceva la casa dove risiedevano durante la vacanza, poiché, durante la convivenza, si recava al mare presso la casa di famiglia del padre in Montenegro.

Il padre, una volta rientrato dalla vacanza con i figli, è stato informato dagli amici dell’uscita dell’articolo. In tribunale ha preso atto che il G.I.P. ha accolto la richiesta del P.M. di archiviazione dell’esposto della madre contro il padre dei suoi figli, per sottrazione e trattenimento di minori all'estero, e che, per la successiva denuncia, il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione al G.I.P. Ciò significa che nè il giudice né il P.M. hanno riscontrato alcun reato nel comportamento del padre, che, ovviamente, ora valuterà l’ipotesi di procedere per calunnia contro la ex compagna, visto che lo perseguita da anni con denunce e/o querele, tutte rigorosamente infondate e, di conseguenza, archiviate!

La deontologia professionale, indubbiamente, non è stata rispettata dal direttore ed editore della testata giornalistica e, nell’articolo, anche se non esistono i nomi dei figli e dei genitori, vengono riportate informazioni tali che permettono di individuarli con molta facilità. E’ indispensabile sapere chi abbia fornito loro le informazioni o, come dice lui, chi gli ha dato la copia della denuncia, contenente i relativi dati sensibili, coperti dal diritto alla riservatezza. Se è stata la madre, violando palesemente il rispetto della privacy del padre e dei figli, ne renderà conto nelle sedi competenti, poiché, ancora, la fase delle indagini preliminari (aperta a seguito della denuncia) non si è conclusa e, comunque, non possono essere pubbliche. Lo stesso vale se le informazioni provengono da altre fonti.

Di seguito, oltre all’articolo del 21 luglio e la replica parziale di ieri, si riporta la richiesta di rettifica e replica avanzata alla testata giornalistica dall’associazione in difesa e tutela del padre, da molti anni socio, e dei suoi figli, di cui, però, il giornalista, l’editore e/o chi per loro si sono quasi totalmente rifiutati di prendere in considerazione. Lasciamo ai lettori la valutazione di questa falsa informazione, che ha danneggiato e danneggia il padre per la sua infondatezza, come la stessa procura sta dimostrando con l’archiviazione.

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