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Mercoledì 01 Dicembre 2021 16:38

La sede regionale valdostana dell’associazione ha designato Luigino Masiero


Nuovo coordinatore dei genitori separati

 

La sede regionale dell’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps) ha un nuovo coordinatore: Luigino Masiero, nonno che ben conosce le problematiche dei genitori separati essendo suo nipote figlio di separati. E’ da anni iscritto all’associazione che frequenta assiduamente, portando profondi contributi al dibattito che si svolge tra gli iscritti e la società regionale di cui ne è profondo conoscitore. E’ una persona disponibile e competente sulle problematiche legate all’affido dei minori, al diritto di visita del genitore non collocatario, ai diritti negati al padre da parte del tribunale e dei servizi sociali. Conosce bene anche la politica regionale e considera inaccettabile l’assenza dei politici sulle profonde difficoltà dei separati e dei loro figli, futuri cittadini che dovranno gestire le istituzioni locali, per non disturbare i potentati locali. Il sig. Masiero è stato eletto all’unanimità anche membro del direttivo rinnovato recentemente.

A lui le congratulazioni dei soci e del nuovo direttivo dell’associazione.

 
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Mercoledì 01 Dicembre 2021 16:33

Torino

Bimbo iperattivo “sequestrato”

dalla Comunità terapeutica


Non va nemmeno a scuola. Avvocato Miraglia: «Non è degno di un sistema democratico e civile quello che sta accadendo a questo bimbo»

Un bambino di nove anni che abita nel Torinese vive “sequestrato” dalla comunità terapeutica nella quale è stato confinato due anni fa per una sorta di “ripicca” nei confronti della madre, che si era lamentata con la scuola che all’epoca il bimbo frequentava, incapace di gestire la sua iperattività. Invece di fornire un supporto alla famiglia, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta ha confinato il bimbo dentro la comunità terapeutica, da cui non esce nemmeno per andare a scuola. Non vede nessuno, nemmeno la mamma. E viene regolarmente sedato con i farmaci.

«È un manicomio per bambini mascherato???» commenta l’avvocato Miraglia, al quale la madre del bimbo si è rivolta. Tra l’altro è stata denunciata perché protesta contro quella comunità lager che impedisce persino al professionista incaricato dal Tribunale di redigere una Ctu, valutando il bambino e il suo rapporto con la mamma. La psicologa responsabile della struttura terapeutica, infatti, impedisce al professionista di eseguire un esame obiettivo, dal momento che gli vieta perentoriamente di vedere il bimbo fuori dal contesto della comunità, dalla quale il ragazzino è fortemente condizionato.

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Martedì 30 Novembre 2021 17:27

Importante sentenza del Tribunale di Aosta


Revocata l’assegnazione della casa coniugale

alla madre e al figlio che non vive più ad Aosta


Giustizia fatta dopo anni di improprio ed indebito uso della casa coniugale, in comproprietà tra i due genitori della società bene valdostana, da parte della madre collocataria, che utilizzava per il figlio, per il nuovo compagno, ora suo marito, e per la prole avuta nella nuova relazione familiare, quando la stessa era stata assegnata esclusivamente a lei e al figlio. Da oltre un anno, il figlio si è trasferito in altra regione per gli studi universitari e ritornava ad Aosta poche volte all’anno per una breve visita di cortesia alla madre.

Il padre, assistito dall’avv. Francesco Valentini, ha chiesto la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, perché, di fatto, era utilizzata dalla madre e dalla sua nuova famiglia da oltre un decennio. La motivata istanza ha trovato accoglimento presso il tribunale di Aosta, che, nel revocare il provvedimento risalente alla separazione, ha anche stabilito il termine in/entro cui la casa doveva essere riconsegnata ai legittimi proprietari, padre e madre. La Corte d’appello di Torino, a cui la signora era ricorsa con il proprio procuratore, ha riconfermato la sentenza del tribunale di Aosta.

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Mercoledì 10 Novembre 2021 09:57

Aosta: i servizi sociali e la politica regionale sono sempre assenti dai problemi veri della gente

 

L’assenza delle pari opportunità nei servizi sociali

con l’incredibile consenso della politica regionale


Dopo 28 mesi ritornare a parlare di un padre costretto nuovamente a vivere in macchina e non tenere con sé i figli per l’assenza di qualsiasi rispetto del principio delle pari opportunità nelle politiche sociali e per la deprecabile politica regionale che, da sempre, teme di affrontare il funzionamento dei servizi sociali e le assurde ingiustizie che alcuni padri (in verità tantissimi) devono subire è umiliante. E’ il fallimento della politica valdostana, maggioranza e minoranza comprese, ed è la palese inutilità delle costose istituzioni pubbliche che dovrebbero tutelare il superiore interesse dei minori quando finisce la convivenza dei genitori.

Questo il fatto. Un padre con tre figli, di cui una disabile, doveva mantenere da solo la famiglia e, quando la sera rientrava dal lavoro, doveva perfino preparare loro la cena e fare tutte le faccende domestiche, che, abitualmente, fa una donna che non lavora, ma la madre dei suoi figli si assentava da casa per l’intero pomeriggio, lasciando la figlia disabile alla sorellina di pochi anni, per incontrare le persone conosciute in chat.

Ad un certo punto, la signora abbandona la casa coniugale con le due figlie minorenni – per “fantasiosi” maltrattamenti verbali, minacce di morte ed una violenza sessuale ai danni della moglie mai dimostrate né tantomeno denunciate – e, con la copertura dei servizi sociali e all’insaputa del padre le figlie vengono portate dalla madre  a Reggio Emilia per alcune settimane e, dopo alcuni mesi, vengono messe in una casa protetta. Il giudice della separazione assegna la casa di edilizia popolare alla signora, che, nel frattempo, fa rientro in casa e le due figlie vengono collocate, con affido condiviso, presso la madre, con un assegno di mantenimento da parte del padre, che, però, di fatto, tiene i figli per metà tempo e deve intervenire quando sono con la madre, perché i tre figli soffrono la fame e invocano il suo aiuto. La madre utilizza per sé gli assegni familiari, l’assegno unico e la pensione sociale della figlia disabile, che ammonta ad €. 300,00 al mese.

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Venerdì 05 Novembre 2021 09:46

Luci ed ombre

 

Assegno unico per i figli a carico

un dovuto aiuto ai genitori separati


L’assegno unico universale - per i figli minori e/o carico dei genitori, ma, per quelli di età inferiore ai 21 anni, alla condizione che i figli compresi nella fascia 18-21 anni frequentino un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, tirocinio, se prestano il servizio civile e se sono disoccupati in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro ovvero svolgono un'attività lavorativa limitata il cui reddito annuale non deve superare gli €. 4.000,00 - è stato istituito (l. n. 46 del 1° aprile 2021, in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06.04.2021) per favorire la natalità e il sostegno della genitorialità. Questo è riservato ai nuclei familiari con un reddito compreso nella fascia €. 7-50.000,00; l’importo dell’assegno varia in base all’Isee e al numero dei figli a carico, con una integrazione di €. 50,00 mensili per quelli disabili; l’applicazione del beneficio è in parte già in vigore dal 1° luglio (d.l. ponte n. 79/2021) e, dal 2022, sarà a pieno regime, con il rischio di un ulteriore rinvio per le inadempienze governative nell’emissione dei decreti attuativi. L’assegno verrà erogato ai genitori dei minori e, in caso di loro assenza, a chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno unico è compatibile con sussidi statali e degli enti locali nonché con il reddito di cittadinanza.

La domanda per accedere all’assegno unico - una per ciascun figlio – va indirizzata all’Inps entro il 31 dicembre e la somma sarà erogata, al 50%, direttamente ai due genitori con affido condiviso.

Per la prima volta ai genitori separati viene riconosciuto loro un diritto fino ad oggi negato, poiché i contributi, compresi i c.d. assegni familiari, venivano riconosciuti solo al genitore affidatario/collocatario, cioè quasi sempre alla madre, nonostante l’altro genitore fosse obbligato a pagare l’assegno di mantenimento per i figli.

Tutto ciò comporta che il genitore obbligato al mantenimento dei figli si accerti se l’altro ha presentato la richiesta dell’assegno unico, anche nella forma ridotta, e che dichiari direttamente all’Inps di essere separato e/o non collocatario dei figli con affido condiviso e ne chieda l’accredito della quota di sua spettanza direttamente sul proprio conto corrente o con bonifico domiciliato. Se tale beneficio non è stato ancora richiesto dalla controparte, l’obbligato deve provvedere direttamente a farlo, rivolgendosi direttamente all’Inps o ai patronati dalla stessa delegati per l’inoltro della domanda.

Per i procedimenti in corso di affido dei minori, separazione e divorzio l’avente diritto deve esplicitamente pretendere l’applicazione della legge sull’assegno unico universale tramite il proprio difensore e deve pretendere anche che tutti i contributi pubblici e privati extra assegno unico vengano ripartiti al 50% ai due genitori, con la obbligatorietà, per il genitore che li ha integralmente presi, della restituzione in pari quota.

 

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Venerdì 05 Novembre 2021 09:29

Per la determinazione dell’assegno ai figli


 

E’ possibile disporre un accertamento fiscale

sulla veridicità dei redditi dichiarati dai genitori

 

avv. Francesco Valentini*

E’ notorio che nella determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli (e, indirettamente, anche per quello dell’ex-coniuge e dell’assegno divorzile) spesso le dichiarazioni dei redditi presentate dai genitori, soprattutto da parte della madre, non sono veritiere perché mancano le assai diffuse prestazioni a nero. Il giudice, se si attiene al dichiarato, non ha i giusti parametri per determinare il quantum dell’assegno di mantenimento e finisce, proprio per il principio della proporzionalità, con l’appesantire la situazione economica del genitore obbligato, il cui lavoro quasi sempre è fiscalmente documentato.

La mancata equità dei redditi dichiarati discrimina anche i figli, riducendo le disponibilità economiche del padre, che, quando ha con sé i figli, non può permettersi nessuna iniziativa, essendo senza risorse economiche, e non può ospitarli in una casa accogliente.

La giurisprudenza non è del tutto concorde sulla opportunità che il giudice disponga approfonditi accertamenti sui redditi non dichiarati da uno o da ambedue i genitori. La discrezionalità del giudice delle separazioni, divorzi e affidi sugli accertamenti tributari – prevista dall’art. 337ter, c. 6°, c.c., il quale afferma che se “le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”, e dalla legge sul condiviso – è stata più volte discussa dalla Cassazione, arrivando, però, a conclusioni contrastanti tra loro.

Nella recente ordinanza la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. VI, n. 25314 del 20.09.2021) è ritornata su questo intricato ma fondamentale principio della equità dell’assegno di mantenimento ed ha riconfermato che gli accertamenti tributari sui redditi dei genitori per determinare l’assegno di mantenimento dei figli è una facoltà del giudice, esercitabile, però, solo quando sono insufficienti i dati probatori contenuti negli atti di causa. Ogni qualvolta – afferma l’ordinanza - un coniuge contesti i redditi dichiarati dall’altro, ovvero le sostanze di cui lo stesso è titolare, adducendo elementi che facciano ritenere la sussistenza di un livello economico superiore a quello apparente e, dunque, sia in discussione la prova degli elementi che assumono rilevanza ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento, sia in sede di separazione che in sede di divorzio, vi è l’obbligo da parte dell’autorità giudiziaria di disporre indagini di ufficio sui redditi”.

 

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Venerdì 01 Ottobre 2021 17:49

Sull’Affido condiviso paritario dei figli


Il Giudice di Perugia Apre la legge 54 del 2006!

 

Avv. Gerardo Spira *

Finalmente la legge 54/2006 ha imboccato la porta giusta a Perugia. La giurisprudenza perugina si muove verso l'affido paritario. Condizioni economiche e affidamento camminano di pari passo. Dunque è possibile affrontare la questione della separazione e divorzio, adattando o assoggettando la problematica ad un solo principio: "il valore della famiglia resta tale anche dopo la separazione". I genitori si separano, ma i figli restano sempre soggetti di diritto-dovere per entrambi. Il Giudice di Perugia ha superato anche la vessata questione del mantenimento.

Sentenza nel rispetto del principio della legge, secondo l'orientamento delle convenzioni internazionali ed Europee. Se il figlio deve continuare a riceve da entrambi i genitori le stesse cure, educazione e mantenimento, giurati davanti all'ufficiale dello Stato civile e conformato anche in caso di convivenza, vuol dire che le istituzioni e la giustizia devono rimuovere tutte la condizioni che ne impediscono la finalità.

In tal modo il prevalente interesse del minore si salda con la continuità del rapporto e della frequentazione del minore con entrambi i genitori. Anche il mantenimento ha trovato la giusta e corretta collocazione. Impegni e doveri ugualmente divisi. Intorno al predetto principio devono ruotare tutti i soggetti coinvolti e di supporto, usando le professionalità nei limiti del proprio mandato, senza interferenze, lasciando al giudice il compito della decisione. E importante che le istituzioni di supporto e di assistenza mantengano le competenze nell'ambito delle disposizioni del Giudice, evitando suggerimenti o valutazioni incidenti sulla vita del rapporto in atto.

 

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Martedì 20 Luglio 2021 11:05

Una firma per i Referendum sulla Giustizia


Responsabilità civile e penale dei giudici

artefici della Ingiustizia nelle separazioni


di Ubaldo Valentini

Premetto che in passato ho espresso il mio consenso sulla responsabilità civile e penale dei magistrati, ma gli interessi di una parte politica hanno disatteso i risultati del referendum, tradendo la volontà di una stragrande maggioranza di cittadini. Preciso pure che non ho nessuna tessera di partito e che quello che dirò vuol essere una difesa dei giudici onesti e rispettosi del diritto civile, penale e amministrativo – nonchè delle relative procedure – a tutela dei cittadini. Firmare, anche se non si condividono i contenuti dei singoli referendum, vuol dire permettere ad una parte di cittadini di potersi contare sulla modifica di una legge vigente e ciò concretizza il rispetto di un diritto di democrazia e non rappresenta affatto alcuna volontà di assenso ai quesiti referendari per cui si firma. La condivisione o meno dei quesiti avverrà solo con il voto.

Il primo referendum per cui si chiede la modifica della l. n. 117 del 13.4.1988 (c.d. legge Vassalli), che disciplina il risarcimento dei danni causati ai cittadini dai magistrati nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie, riguarda, di conseguenza, la loro responsabilità civile. Il cittadino che si ritiene danneggiato non può chiamare in causa direttamente la responsabilità del magistrato responsabile del danno, ma deve rivolgersi allo Stato (cioè a noi cittadini contribuenti), che, una volta accertata la violazione del giudice, dovrebbe fare rivalsa sul magistrato stesso. Ma non avviene quasi mai!

 

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