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Venerdì 16 Dicembre 2022 17:10

Le separazioni: questione socio-politica

che le istituzioni non possono ignorare


Ubaldo Valentini *

E’ Natale, ma non per tutti i genitori poiché non possono rendere felici i propri figli facendo trovare loro l’atteso regalo sotto l’albero. E’ una delusioni per i figli e una dolorosa umiliazione per il genitore non collocatario. Molti genitori, inoltre, non possono vedere i figli e/o scambiare con loro una telefonata. La società, in linea di massima, dimentica tutto ciò. Nemmeno la chiesa cattolica, in questa fondamentale festa religiosa, parla dei tantissimi padri separati estromessi dalla vita dei propri figli e dell’indelebile danno psicologico che il fatto provoca in loro. Anche questo è un segno dei tempi? Forse è solo scarsa sensibilità verso il problema o una sudditanza alla imperante logica di genere e al principio cattolico che, da sempre, considera la madre “l’angelo del focolare”.

Le separazioni sono una questione sociale che la politica non può continuare ad ignorare e tantomeno può credere di risolverla con le elemosine che lo Stato e gli enti locali elargiscono per non rispondere ad un loro compito istituzionale. La povertà esiste per milioni di persone, ma i genitori separati chiedono lavoro e accesso paritetico alle agevolazioni. Il genitore non collocatario, spesso ridotto alla fame proprio dalla ingiusta e discriminatoria separazione, non chiede vie preferenziali, ma solo rispetto della propria dignità genitoriale, senza prevaricazioni di genere. Chiede un lavoro e l’accesso paritetico all’edilizia popolare, quando ne sussistono i presupposti, così come viene concesso all’affidatario e/o collocatario prevalente.

Non è così, purtroppo, e l’intervento pubblico riguarda esclusivamente quel genitore che tiene i figli per qualche giorno in più rispetto all’altro. Finanziamenti occulti, tenuti rigorosamente nascosti all’altro genitore, quello a cui viene imposto un esoso mantenimento dei figli, dimenticando che ogni figlio ha due genitori ed ambedue vi devono contribuire al suo mantenimento e alla sua crescita. Ma non è così.

Il giudice, nel determinare il mantenimento per l’obbligato, non scrive mai che la stessa somma deve essere spesa per il mantenimento degli stessi figli anche dal genitore collocatario e che per la casa familiare o coniugale in proprietà esclusiva o comproprietà deve essere previsto un canone di locazione a beneficio del proprietario o dell’altro comproprietario, poiché usata in esclusiva dal genitore collocatario. L’assegno di mantenimento per i figli e la corresponsione della quota di locazione da parte dell’assegnatario comporterebbe una drastica riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli, oggi gravante solo sul genitore non collocatario, che, spesso, deve pagare (o si ritrova a pagare da solo, visto che l’altro comproprietario non paga, spesso, “per dispetto”) anche il mutuo sulla casa.

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Lunedì 12 Dicembre 2022 10:43

La Bigenitorialità non si tocca!


Alcuni esponenti del M5S hanno depositato, con una farsesca premessa, una proposta di legge (n. 472 del 2.12.2022) per la modifica dell’art. 337 ter c.c., a firma di Stefania Ascari e altri suoi colleghi, perché, a loro dire, sembra “non garantire un adeguato ascolto del figlio minore nel caso in cui uno dei genitori sia effettivamente percepito dallo stesso figlio minore come elemento di turbamento rispetto al pieno soddisfacimento delle sue necessità affettive”. Occorre, dunque, non tutelare la bigenitorialità, ma salvaguardare “il diritto del bambino di esprimere le proprie remore, i propri timori e le proprie specifiche esigenze rispetto alla relazione con uno dei genitori”.

La proposta così recita: “Il figlio minore che manifesti in modo espresso la volontà contraria a incontrare il genitore non convivente o a permanere presso questo non può esservi obbligato per effetto dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo. La manifestazione di volontà di cui al terzo comma non si presume indotta dal genitore con cui il figlio minorenne convive. Qualora tale manifestazione di volontà risulti viziata per effetto di una specifica condotta tenuta dal genitore convivente e accertata dal giudice, il figlio minore non può essere collocato in altro ambiente contro la propria volontà. In tale caso, su istanza dell’altro genitore, il giudice ordina al genitore convivente di cessare dalle condotte lesive della libera volontà del minore, assegnandogli un termine a questo fine”.

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Giovedì 24 Novembre 2022 10:06

La Regione e la sanità valdostana:

un complice e inaccettabile silenzio


La denuncia di mal funzionamento della unità operativa di Psichiatria di Aosta, fatta dal padre, il cui figlio non era stato seriamente curato e si era preferito lasciarlo libero, si trova esposta, in modo dettagliato, nell’articolo “Aosta, un giovane ragazzo divorato dai suoi demoni e le strutture sanitarie immobili”,pubblicato su Aostaoggi.it del 21 c.m.

Nell’articolo è riportata questa inquietante conclusione: “è importante stabilire le responsabilità davanti al grido di un ragazzo che chiede aiuto, al pianto della sua famiglia che chiede aiuto e al silenzio di coloro che potrebbero e, a un certo punto, dovrebbero agire. In questo caso, e in tanti altri casi simili, non sarebbe più accettabile la solita litania del «non potevamo sapere» oppure del «non possiamo essere dappertutto».

Non si può non condividere lo sdegno dell’estensore dell’articolo sulle specifiche responsabilità dell’assessorato regionale alla sanità: “chi ha la gestione della sanità pubblica partecipa a incontri e inaugura statue, ma non riesce a risollevare una sanità pubblica ormai incapace di svolgere il proprio compito primario. Possiamo sperare che qualcosa cambi e le persone che possono fare qualcosa lo facciano. Un eventuale «mi dispiace» a disastro avvenuto non sarebbe accettabile”.

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Venerdì 18 Novembre 2022 10:50

Il patto sui compensi tra avvocato e cliente

lo devono sempre rispettare anche i giudici


La Suprema Corte di Cassazione è tornata nuovamente sull’eventuale patto, che avvocato e cliente hanno stipulato e sottoscritto al momento del conferimento dell’incarico al professionista, per ribadire, con l’ordinanza n. 33053/2022 del 9.11.2022, la priorità dell’accordo sottoscritto tra le parti rispetto alle tariffe ed agli usi, così come sancito dall’art. 2233 c.c. Solo se l’accordo non è stato sottoscritto dalle parti, il giudice, nel liquidare il compenso del legale, può fare ricorso ai parametri stabiliti con decreto ministeriale e – ma solo in questo caso - può sindacare sul quantum in base all'importanza della attività svolta dal professionista e al decoro della professione.

Esistono le tariffe professionali, approvate con decreto ministeriale (il recente tariffario nazionale risale al settembre 2022), il cliente “contratta” con l’avvocato le tariffe al fine di evitare spiacevoli sorprese al momento della presentazione dei compensi richiesti. Il patto deve prevedere specificatamente i costi delle singole azioni che il procedimento potrebbe richiedere e verrà conteggiato, in base al tariffario dettagliato concordato, solo il lavoro svolto. Oltre alle amare sorprese, si evitano diatribe che vedono sempre soccombente il cliente e si opera nella massima trasparenza, poiché il legale deve, di volta in volta, elencare il lavoro svolto e far riferimento alle cifre pattuite nel patto sottoscritto. Il cliente, in qualsiasi momento, conosce con chiarezza quanto il legale ancora deve avere.

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Lunedì 14 Novembre 2022 16:52

Chi controlla le case famiglia

e le comunità per minori?


Quando la madre denuncia il padre di violenza su di lei e sui figli, con molta facilità i minori vengono allontanati dalla casa familiare assieme alla madre, all’insaputa del genitore accusato dall’altro (come esecuzione del provvedimento che dispone la misura cautelare), per essere collocati in casa famiglia (dove si ospitano, di solito, con la genitrice) o in comunità. Con molta superficialità, però, si evita di disporre severi controlli sulla gestione di queste strutture, che, troppo spesso, rispondono a sollecitazioni economiche piuttosto che ad una vera solidarietà sociale ed umanitaria.

Prima di tutto occorre precisare che l’allontanamento dalla casa familiare e dall’altro genitore viene disposto dalle autorità giudiziarie, senza aver prima attentamente valutato (in applicazione di procedimenti sommari, cioè superficiali, e con la possibilità, quindi, per le autorità giudiziarie competenti, di sbagliare, vista la celerità con cui devono decidere provvisoriamente e, quasi sempre, senza prove a disposizione), in tempi brevi, e sentito il genitore nei confronti dei quali viene eseguita la misura cautelare, la veridicità delle denunce materne, che, troppo spesso, sono strumentali e funzionali all’affido esclusivo dei minori al soggetto denunciante, come i fatti, purtroppo, con molta frequenza dimostrano.

 

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Giovedì 10 Novembre 2022 16:44

Attuativo il bonus per i genitori separati. Forse.


Il genitore separato o divorziato che, per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 marzo 2022, non è riuscito a versare il mantenimento per i figli minori (o maggiorenni portatori di handicap grave) conviventi, potrà richiedere il bonus statale.

All’importo mensile, pari all’importo dell’assegno di mantenimento non corrisposto dal genitore obbligato, con un massimo di 800 euro per 12 mensilità, vi può accedere chi, a causa della pandemia Covid 19, a partire dall’8 marzo 2020, è restato senza lavoro per 90 giorni o ha avuto, rispetto al 2019, una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento. La somma stanziata ammonta a dieci milioni di euro all’anno.

 

 

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Venerdì 04 Novembre 2022 10:05

Per garantire il diritto di difesa di tanti genitori separati


Un patrocinio gratuito a spese della Regione


Il patrocinio a spese dello Stato, cioè pagato con i soldi pubblici, nell’ambito delle separazioni, favorisce il proliferare di denunce fasulle contro il genitore estromesso dai figli ed obbligato a pagare per loro, anche in modo sproporzionato, l’assegno di mantenimento e le spese straordinarie, quasi mai determinate caso per caso, come la legge vuole, ma vengono imposte al malcapitato genitore in base ad un arbitrario “protocollo d’intesa”, rigorosamente non vincolante, sottoscritto dai giudici e dagli avvocati locali.

Le denunce, quasi sistematicamente, vengono archiviate, eccetto quelle relative alle questioni economiche, dovute alle momentanee difficoltà occupazionali dell’obbligato, che, in alcuni tribunali, stranamente, non hanno alcuna rilevanza, nemmeno quando il genitore affidatario, circa il 94% dei casi, lavora a nero e percepisce contributi mensili pubblici e privati (leggasi Caritas e altro) per sé e per i figli. Purtroppo, il genitore collocatario ha quasi sempre una occupazione dichiarata e, pertanto, spetta a lui mantenere i figli dopo la fine della convivenza.

Il padre (cioè quel 94% dei genitori non collocatari) vive in uno stato di difficoltà economica – e, talvolta, di vera miseria – e non ha nemmeno la possibilità di difendersi dalle false accuse per mancanza di danaro. Non può accedere al patrocinio a spese dello Stato perché supera i limiti previsti dalla legge, a differenza della madre, che, invece, risulta disoccupata, nullatenente e senza un becco di quattrino anche quando, oltre agli assegni di mantenimento per i figli, può contare su un reddito mensile non dichiarato e finanziamenti che ammontano ad alcune migliaia di euro al mese. Nonostante tutto ciò e l’ostentato tenore di vita, che mal si addice a chi è senza soldi, la madre può contare su un c.d. gratuito patrocinio statale che le copre tutte le spese legali, anche per i procedimenti su querele per fatti mai avvenuti o per il ritardo nel versamento dell’assegno di mantenimento, a causa della momentanea disoccupazione.

La legge sul patrocinio a spese dello Stato è generica e, forse, volutamente vaga in merito alla certificazione dei redditi del richiedente, compresi quelli non dichiarati, proprio perché non si vuole dispiacere al legale che assiste la denunciante e perché non si vuole scoprire un mondo di illegalità a danno dell’erario pubblico, né, tantomeno e soprattutto, ha mai voluto prevedere meccanismi di controllo approfonditi, estremamente rapidi e preventivi sui redditi, prevedendo, magari, che l’ordine degli avvocati possa avere la riposta da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o dalle altre istituzioni competenti nell’arco di qualche giorno soltanto da quando è stata interrogata. L’ordine degli avvocati ha il diritto di concedere l’ammissione a questo diritto alla difesa gratuita basandosi, senza alcun riscontro, sulle dichiarazioni del richiedente, avallate dal legale che lo assiste. Anche le false denunce, dunque, vengono protette e il malcapitato genitore che non riesce a vedere i figli, a versare per intero l’assegno di mantenimento e le spese straordinarie, che onestamente dichiara i propri redditi, viene escluso da questo beneficio.

 

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Venerdì 28 Ottobre 2022 09:30

Basta alla assurda sottrazione dei figli

per affidarli a comunità e case famiglia


La regione Piemonte ha approvato una propria legge, cd. Allontanamento Zero, che pone fine all’affido etero-familiare dei minori che vivono in una famiglia con difficoltà esistenziali ed economiche e stanzia una cifra annuale - di gran lunga inferiore a quella pagata attualmente – per assistere queste famiglie e i loro figli. La situazione minorile in Umbria è ancora peggiore, ma i politici e gli amministratori degli enti da cui dipendono questi “chiacchierati” servizi sociali, collettori di voti, non osano opporsi alle lobby che gestiscono il business dei minori in difficoltà e degli affidi nelle separazioni.

Occorre dire basta a questo abuso istituzionale poiché, invece di aiutare i genitori in difficoltà, garantire serenità ai minori e giustizia al genitore separato più debole, le istituzioni umbre preposte alla tutela dei minori rischiano di operare, di fatto, al di fuori della legge. La situazione sta peggiorando con la crescita del potere politico e “culturale” delle associazioni di genere e dei centri antiviolenza, con la conseguenza che sempre più diminuiscono i controlli – dovuti, per legge, da parte da parte degli enti locali, delle forze dell’ordine, della magistratura e delle Asl - sull’operato delle comunità e delle case famiglie, in cui vengono collocati i minori sottratti alla famiglia d’origine e sulla professionalità degli educatori. I sindaci, i dirigenti e tutti coloro a cui compete il controllo, infrangono la legge e nessuno li chiama, anche penalmente e disciplinarmente (quando previsto), alle loro responsabilità istituzionali.

Occorre una radicale trasformazione dell’ovattato e inquietante mondo minorile, gestito da servizi sociali, spesso incompetenti, arroganti, presuntuosi e perfino ostativi dei diritti costituzionali dei minori e dei loro genitori. Questi servizi sono pagati con soldi pubblici, ma non rispettano la legge che regola la pubblica amministrazione e, spesso, gestiscono i minori (anche nelle separazioni), arrogandosi competenze che appartengono solo alla magistratura italiana, come più volte ha sottolineato la Corte Europea per i Diritti Umani nel condannare, con pesanti sanzioni, il funzionamento della giustizia italiana.

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