Giovedì 10 Settembre 2015 18:08 |
Così è, se vi pare.
Madre e figlia ostaggi del Tribunale di Monza
Una madre, sposata con un milanese, nell’ottobre 2013 chiede la separazione per le continue vessazioni a cui è sottoposta dalla suocera nell’indifferenza del marito. Inizia l’iter al tribunale di Monza e il giudice delegato all’udienza presidenziale - gennaio 2014 - predispone una Ctu sulle capacità genitoriali dei coniugi e sulla madre accusata dal marito di essere depressa ed incapace di educare la figlia di appena quattro anni per stabilire presso quale genitore collocarla.
Dopo molti mesi arriva la relazione della Ctu nella quale sono contenute valutazioni e prescrizioni di terapie mediche alla madre che la stessa Ctu, essendo psicoterapeuta, non poteva fare per illegittimità professionale, mentre taceva sul fatto che la suocera da anni faceva uso abituale di antidepressivi ed era seguita da una psicolog a (amica della Ctu) presso cui andava da anni anche il figlio! Una relazione piena di contraddizioni, ovvietà ed asserzioni scientificamente non confermate.
Il giudice delegato esalta la relazione per la sua “oggettività” e, prendendo alla lettera tutto ciò che la sbrigativa psicologa affermava e stabiliva nell’affidare la figlia non ai genitori ma ai servizi sociali del comune in cui i coniugi abitavano e di collocarla presso la madre, obbligando la stessa ad abitare in quella città, nonostante la signora fosse rimasta da mesi senza lavoro, mentre nella zona di Firenze aveva la possibilità di lavorare a tempo pieno ed indeterminato.
La solerte giudice – inaudito perché non poteva farlo – impone alla sola madre di sottoporsi a psico-terapia e - senza richiedere ai coniugi i Cud-730 del triennio precedente, come legge vuole - stabilisce che il marito versi un mantenimento per la bambina di 350 euro e 200 per la madre senza lavoro. Giustifica questa decisione con il fatto che il marito aveva uno stipendio di milleseicento euro ma per sole 12 mensilità e che era gravato di un mutuo di €.500,00 su una nuova casa acquistata da sua madre ma a lui intestata dove di fatto viveva la madre con il suo amante prima ed ora con il figlio. Il mutuo era pagato esclusivamente e puntualmente dalla madre (bastava guarda i movimenti del suo c/c). Il figlio, inoltre, prendeva 14 mensilità, aveva trasferte e premi di produzione, gestiva anche mostre e ferie della ditta in cui lavorava e percepiva anche gli assegni familiari per moglie e figlia, otre ad avere la detrazione per figli a carico. Tutte queste cose sarebbero state constatate nelle buste paga, se il giudice le avesse richieste, come suo dovere.
La madre doveva vivere in quella città milanese, nelle vecchia casa della suocera e doveva sostenere i costi delle bollette e del condominio per oltre duecento euro al mese. Di fatto questa madre è stata costretta dal tribunale a vivere, lei e figlia, con sole 350 euro al mese in un paese che non le garantiva il lavoro e non poteva ritrasferirsi vicino a Firenze dove era vissuta con i propri genitori, dove aveva lavorato e dove aveva tante possibilità di lavoro e dove poteva essere aiutata dai suoi genitori che l’ospitavano e che provvedevano alla bambina quando lei era al lavoro.
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Giovedì 03 Settembre 2015 18:10 |
Come ha ragionato il GIP del Tribunale di Imperia in una vicenda che investe i Servizi sociali del comune di Bordighera
Il reato di abuso di ufficio
secondo il Gip di Imperia (o Gorizia?)
Avv. Gerardo Spira*
Il caso
In seguito a separazione di una coppia convivente (francese lei ed italiano lui), il giudice del tribunale per i minorenni di Genova nel 2006 dispone l'affidamento condiviso, la collocazione della minore presso il padre, sottoponendo gli incontri madre-figlia alla supervisione dei servizi sociali del comune di residenza della minore.
Nel 2011, la figlia racconta alla madre e alle sue amiche di fatti che portano ad un procedimento penale contro il padre.
A seguito della denuncia, il tribunale di Genova sospende il diritto di visita della madre e dispone incontri protetti con frequenza quindicinale tra madre e figlia alla presenza di una educatrice
Il provvedimento del Giudice di Genova, ictu oculi appare subito carente della specificazione delle modalità degli incontri e dei luoghi.
Pur in assenza di apposita normativa la giurisprudenza, sulla scorta dell'orientamento della scienza del settore, ha fissato comunque nel tempo le linee generali di riferimento per tribunali e servizi sociali.
Gli incontri potetti vanno specificati con programmi previsti in appositi documenti partecipati ai soggetti interessati per il rispetto del principio del contraddittorio, con l'indicazione del luogo neutro, idoneo allo scopo, per garantire la serenità delle frequentazioni e l'imparzialità nei confronti di entrambe le parti.
L'educatrice presente agli incontri deve possedere i requisiti specifici previsti dalla legge e non trovarsi in condizioni di incompatibilità ambientale.
Di tutto ciò deve essere dato atto in apposito verbale per la verifica di legittimità del procedimento sia dalle parti che dal Tribunale.
Gli incontri, nel caso in esame, secondo quanto riferito dalle assistenti sociali del Comune di Bordighera, confermato dal GIP di Imperia in una prima fase avvengono in una saletta dei servizi del Comune, spazio destinato ed attrezzato ad ufficio e successivamente in uno spazio ricavato dalla divisione dello spogliatoio della polizia municipale.
Durante gli incontri si verificano fatti che incidono sulla serenità degli stessi, sulla imparzialità del comportamento dei servizi sociali che non danno seguito alle segnalazioni scritte dell’educatrice e quindi sul buon andamento amministrativo dell'intera azione.
La madre, sottoposta al percorso protetto, rileva le irregolarità e ne parla con il proprio legale di fiducia.
Questi esaminata la questione rileva gli estremi per una querela per abuso di ufficio nei confronti di più soggetti, intervenuti, tutti incaricati di funzioni pubbliche che avrebbero scientemente partecipato per danneggiare la madre e per violazione della privacy.
Il Pm del Tribunale di Imperia apre il fascicolo contro ignoti (nonostante fossero indicati i nomi dei protagonisti) per i reati denunciati.
Dopo poche settimane dalla presentazione della denuncia, il PM conclude con la richiesta di archiviazione contro ignoti per il reato di abuso, mentre per il reato di violazione della privacy era stata formulata la proposta di archiviazione nell'ambito di altro procedimento penale, subito contestata dalla querelante.
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Giovedì 09 Luglio 2015 09:27 |
Abusi sui minori - Aosta 27 giugno 2015
A garanzia del giusto e primario rispetto della persona del minore
PROTOCOLLO D’INTESA UNICO NAZIONALE
per porre fine ad interventi contrastanti e discriminatori
Avv. Gerardo Spira *
Il tema del convegno è l'argomento ricorrente nelle questioni famiglia di oggi. Si ricorre ai Tribunali per cercare la risposta a condizioni di rischio e di sofferenza per i minori. Si ricorre alla giurisdizione minorile quando il rischio si è già materializzato o comunque è entrato in una condizione di elevata probabilità.
Si ricorre al Tribunale per ottenere la risposta favorevole alle ragioni che già hanno contribuito a determinare il pregiudizio al minore. Tutto ciò che avviene dopo ricade nella responsabilità degli attori della vicenda: operatori socio-sanitari, genitori; difensori, periti e magistrati. Tutti mancano di agire in via preventiva per anticipare il pregiudizio.
La maggior parte della scienza tenta ad escludere la colpa dell'intervento giudiziale, ritenendolo una condizione tesa ad evitare il danno.
Ritengo, invece, che l'intervento giudiziale, nell'interpretazione della norma (sul pregiudizio) non dia completezza ai valori costituzionali dei diritti dell'uomo come persona nel contesto sociale. Prevenire il rischio è compito di tutti i soggetti istituzionali che agiscono nel campo minorile e prima di tutti: l'Autorità giudiziaria.
I diritti fondamentali dell'uomo, sanciti in tutte le carte internazionali e nazionali non si prestano ad interpretazioni, perché ognuno di noi, ed in qualsiasi ruolo, li avverte nella sensibilità umana. Essi sono sentimenti e valori, prima di esplicitarsi nelle cose.
I tribunali sono stati istituiti per discutere dei diritti sostanziali dell'uomo e della persona e non di sentimenti. Quando si affida la decisione alle ragioni del cuore, il giudice non è più tale, la giurisdizione non esiste.
Le conseguenze della fine del rapporto fra genitori sono note tanto nel costume umano che nelle discipline psicosociali.
Quando compaiono i primi sintomi di discussione sulla separazione ricorre un'affermazione assunta usualmente: "il figlio di quella coppia è agitato".
Comincia in questo momento la violenza.
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Giovedì 09 Luglio 2015 09:20 |
Abusi sui minori - Aosta, 27 giugno 2015
Voltare pagina
di Ubaldo Valentini*
La presentazione dell’interessante libro dell’avv. Caterina Grillone “Gli abusi sui minori. Il bambino, quando occorre, sa chiedere aiuto ... Ascoltalo!”, tenutasi ad Aosta il 27 giugno scorso,
ha costituito una rinnovata occasione per denunciare un sistema giudiziario e di pubblica assistenza sociale che, di fatto, non tutela i minori ma che troppo spesso, basandosi su un errato buon senso, finisce per creare solo discriminazioni nei confronti dei minori ed alimentare la discordia tra i loro genitori.
Accanto alla critica spietata delle attuali disfunzioni istituzionali, i relatori che si sono susseguiti hanno avanzato concrete proposte operative per correggere e sopprimere tutte quelle anomalie che caratterizzano il variegato mondo dei figli dei separati e dei divorziati e per combattere la disumana prassi degli abusi sui minori che, è stato sottolineato, non possono essere relegati alla sola sfera fisica dimenticando la dimensione psicologica che, appunto, nei provvedimenti dei giudici e nelle valutazioni dei servizi sociali è abitualmente abusata.
Alcuni tribunali italiani cercano di porre rimedio ad una carenza legislativa nazionale sui diritti dei minori e sugli abusi psicologici alimentati, nell’indifferenza dei più, da provvedimenti discriminatori e, spesso, addirittura iniqui. Si incomincia a parlare di Protocolli tra le istituzioni che si occupano dei minori per garantire trasparenza, responsabilità, oggettività e pari opportunità genitoriali nei provvedimenti stessi e negli interventi dei servizi sociali, con modalità e tempi certi e vincolanti per tutti: giudici, servizi sociali, la miriade di operatori sociosanitari che dal business minori e separazioni ne traggono benefici talvolta anche sulla pelle dei minori stessi e i genitori che i figli, nella maggior parte dei casi, li conoscono bene. In definitiva, si cerca di ridare senso alle istituzioni stesse e, temporaneamente, supplire una politica che all’essere ha sostituito l’apparire.
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Giovedì 09 Luglio 2015 09:15 |
Per paura di pagare di persona in caso di errore, a Treviso
Il giudice Vettoruzzo non emette la sentenza
e rimette la questione alla Corte Costituzionale
di avv. Gerardo Spira
Ponzio Pilato lo fece con Cristo, ma in quel caso vi era la vita di una persona per lo mezzo e forse la coscienza, Vettoruzzo lo ha fatto perché di mezzo vi era la sua tasca. Meno male, ora può continuare a decidere più serenamente, perché ha passato la palla alla Corte Costituzionale.
Il caso è accaduto nella giurisdizione di Treviso e riguarda un locatario di un capannone nel quale sono stati rinvenuti 47 quintali di sigarette di contrabbando.
Dal dibattimento sulla questione sono emersi solo elementi indiziari, la cui valutazione ha messo in allarme il magistrato il quale per paura di sbagliare e di cadere nella trappola della nuova normativa sulla responsabilità civile del giudice, in caso di errore, ha trovato, attraverso un contorto ragionamento interpretativo, la via per interpellare la Corte Costituzionale sulla legittimità della norma “ lamentata”.
Ormai tutti sanno che la nuova legge sulla responsabilità civile del magistrato consente alla Stato, in caso di errore, di rivalersi sul giudice che ha sbagliato per chiedere la restituzione delle somme sborsate per danno.
Sarà stata questa eventualità a terrorizzare Vettoruzzo che avvolto dal dubbio amletico ha preferito sospendere la decisione e rimettere la questione alla Consulta.
E' una questione di effettiva sostanza giuridica o la paura di dover rispondere con il portafoglio?
Vettoruzzo ha fatto il passaggio, ben cosciente di farlo, come colui che di fronte ad un fosso, non lo salta sapendo di farcela.
La decisione di quel magistrato è molto grave per un sistema fondato sulla responsabilità di quanti tutti i giorni agiscono e decidono in nome e per conto delle Istituzioni.
Vettoruzzo è agitato non per il fatto di commettere un errore, ma per la eventualità di dover pagare di tasca propria.
Prima della legge sulla responsabilità civile della magistratura, Vettoruzzo non ha mai sentito in coscienza se poteva rovinare la vita ad un cittadino con la sua decisione. Allora la sua coscienza dormiva sonni tranquilli perché non minacciata dalla paura di dover pagare per un errore giudiziario.
Eppure anche prima la norma sull'Ordinamento Giudiziario prevedeva la possibilità di aprire il contenzioso in danno, nel caso di errori. E di errori ve ne sono stati tanti, tutti pagati dallo Stato “pantalone”, o meglio dai cittadini, tra cui anche la vittima risarcita.
Prima però le Istituzioni erano controllate dagli amici ai livelli alti, per cui tutti operavano secondo l'affermato principio di indipendenza e di autonomia.
Ora invece il palazzo comincia a vacillare, i cittadini sono cresciuti e cominciano a farsi sentire pretendendo giustamente che chi vuole mangiare il pane dello Stato deve farlo con la responsabilità personale. L'indipendenza e l'autonomia riguardano l'organizzazione del sistema giustizia e questa nessuno vuole toccarla. Il sistema organizzativo non c'entra con la decisione che si fonda esclusivamente sulla capacità e sulla preparazione del magistrato.
Intanto, mentre la Corte deciderà sul caso, Vettoruzzo non si è autosospeso, continuerà a percepire lo stipendio e probabilmente a mietere vittime. |
Mercoledì 17 Giugno 2015 18:43 |

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Venerdì 05 Giugno 2015 18:26 |
Parola della Cassazione
Pretendere informazioni sui propri figli
non costituisce reato di molestia e persecuzione
Avv. s. Francesco Valentini
Una importante sentenza della cassazione (I sez. Penale, sent. 13 – 27 maggio 2015, n. 22152 - presidente Giordano – relatore Centonze) con cui si annulla una condanna ad un padre che, dinnanzi agli ostacoli posti in essere dalla madre per farlo stare col figlio minore, cercava di mettersi in contatto con la madre affidataria per poter esercitare il suo diritto alla genitorialità.
La Cassazione, con questa decisione, incomincia ad entrare nel difficile mondo dei figli con genitori non più conviventi, affrontando le criticità del diritto di visita del genitore non collocatario e della tutela, ad ogni livello, della bigenitorialità; diritti, questi, troppo spesso negati e delitti verso i minori e verso il genitore estromesso tacitamente tollerati dalle istituzioni.
I giudici di via Cavour hanno puntualizzato che pretendere il rispetto dei propri diritti di genitore non costituisce molestia ed implicitamente hanno condannato una madre che sistematicamente cercava di estromettere il padre dalla vita del proprio figlio.
Se i tribunali fossero più intransigenti verso tutti quei genitori affidatari che si approfittano della loro presenza continuata con i figli – e pertanto psicologicamente influente – per provocare in loro un rifiuto del genitore non convivente con loro, esisterebbe sicuramente meno conflittualità e maggior rispetto della bigenitorialità. Questo atteggiamento di netta chiusura nei confronti di uno dei due genitori espone i figli al rischio della nota Pas (sindrome da alienazione parentale) le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti anche se troppo spesso sono sottovalutate dai tribunali e dai servizi sociali.
Ma torniamo alla sentenza.
Il genitore che telefona insistentemente all’affidatario dei suoi figli per avere informazioni su di loro, sostiene la Suprema Corte di Cassazione, non commette il reato di “molestie e disturbo alla persona” (art. 660 cp.) nè tantomeno “atti persecutori” (art.612 bis cp.), perché le telefonate non sono “finalizzate a creare disagi o molestie all’ex convivente, ma esclusivamente ad avere notizie del figlio minore, allo scopo di poterlo incontrare, esercitando in tal modo i propri diritti di genitore”.
La madre, pertanto, non può accusarlo di procurarle“pressioni psicologiche da parte dell’imputato, le cui richieste riguardavano solo la gestione dei suo rapporto con il figlio minore”.
I comportamenti contestati al padre, secondo la Suprema Corte, dovevano essere analizzati dal tribunale di merito di Milano, senza entrare nel merito della loro opportunità, se avessero avuto i connotati di petulanza e se hanno interferito sgradevolmente “nella sfera della quiete e della libertà della persona”. Fatto questo insussistente per i giudici romani perché i fatti denunciati dalla madre “risultavano collegati all’esercizio del diritto di visita del figlio minore che l’imputato riteneva ostacolato in modo prevaricatore della sua ex convivente” .
Non è stato tenuto in alcun conto che la madre, inosservante dei decreti del tribunale dei minori, “sovente non consentiva all’imputato di vedere il bambino, ovvero frapponeva ostacoli alla già difficoltosa condizione del padre ovvero ancora esigeva che gli incontri tra padre e figlio avvenissero in presenza sua o di suoi familiari».
Non esistevano gli elementi probanti una specifica volontà persecutoria dell’ex convivente e pertanto occorreva una “interpretazione alternativa dei fatti in contestazione, finalizzata a collegare le condotte del padre non già all’intento di creare una situazione di disagio all’ex convivente, ma a esercitare i propri diritti di genitore ostacolati dalla madre affidataria.
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Martedì 19 Maggio 2015 18:37 |
Il ruolo di tribunali e servizi sociali
Il ruolo di tribunali e servizi sociali
Il ruolo di tribunali e servizi sociali
Il ruolo di tribunali e servizi sociali
da L'Indro del 13 maggio 2015
Il ruolo di tribunali e servizi sociali
Separazioni: tutelare i minori
Ubaldo Valentini: 'La politica non disegna il futuro dei cittadini ma salvaguarda solo se stessa'
Prevenire le conseguenze negative di una separazione matrimoniale potrebbe essere la soluzione di un Paese civile che vuole tutelare i minori vittime di pesanti disagi, a danno della loro formazione educativa e culturale. La politica italiana, se continua a togliere risorse finanziarie al welfare, non può pensare seriamente al bene dei bambini. Il rischio di forti squilibri sociali nei giovani, causati da una cattiva educazione e da una pessima formazione, perché vittime di una separazione dei genitori, può proiettarsi nella società del futuro.
Il divorzio breve, approvato di recente, è solo un provvedimento studiato e pensato per i genitori, perché nella legge manca un chiaro passaggio a beneficio dei minori. Nel testo normativo non c’è la parte dedicata alle conseguenze subite dai figli. Sarebbe semplice inserire l’obbligo dei genitori separati di essere affidati ai Servizi sociali per constatare la salute psichica dei propri figli. Non è difficile scrivere una riga al testo normativo, serve solo la volontà politica. Ancora. Sarebbe auspicabile inserire l’obbligo di frequentare un percorso di sostegno alla genitorialità per genitori separati. Gli scenari sociali sui quali far confluire una determinata situazione per prevenire derive sociali sono molteplici e variegati. C’è l’urgente bisogno di intervenire su materie fondamentali come l’educazione e la formazione dei bambini per prevenire situazioni a rischio.
“Se funzionassero veramente le case famiglia“, commenta Paola Vaccari, Presidente della Commissione delle Elette e Pari Opportunità del Municipio IX di Roma, “sarebbero le uniche soluzioni per accogliere adeguatamente i minori; purtroppo, a volte, anche queste si sono distinte per inefficienza con il solo scopo di essere una macchina per fare soldi. Una soluzione potrebbe essere quella, forse la più semplice ma la meno applicata, dell’ascolto. I giudici che hanno in carico queste cause di separazione dovrebbero avere l’accortezza di ascoltare le loro testimonianze, ovviamente con personale competente. Ascoltare le loro richieste e capire le loro esigenze potrebbe essere molto meglio. Nella stragrande maggioranza dei casi si troverebbe per i minori la migliore soluzione. Ma forse questa è solo fantascienza, perché i tribunali e i giudici sono troppo collassati dall’enormità di cause infinite. Spero che la nuova legge sulle separazioni, contraddistinta da una forte diminuzione dei tempi, riesca a superare oltre alle lungaggini anche le agonie sottoposte ai minori in attesa della sentenza, attenuando le acredini tra i coniugi“.
Con Ubaldo Valentini, Presidente, ideatore e cofondatore dell’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori, impegnato dal 1998 a conoscere le problematiche legate ai minori nelle separazioni, compreso il ruolo del genitore reso più debole dalle Istituzioni, vogliamo conoscere la situazione sociale e politica relativa al minore, troppo spesso abbandonato dalla società e dalla politica.
La politica investe poche risorse finanziarie sui minori vittime della separazione. Perché?
Si investono poche risorse finanziarie sui minori con genitori non più conviventi perché la politica non ha una particolare attenzione verso i bambini in genere, mentre preferisce occuparsi delle loro problematiche solo quando queste si manifestano come una pericolosa emergenza per la credibilità della stessa politica. I minori non producono e non votano e ciò condiziona le scelte politiche, le quali non sempre mettono al centro della progettazione sociale i bambini di oggi che saranno i fautori della società di domani, cioè del nostro futuro. Manca, di fatto, la politica della quotidianità propositiva e la cultura del rispetto del minore come persona, con esigenze ed aspettative degne di attenzione al pari di quelle dell’adulto. Il minore, purtroppo, viene sacrificato alle esigenze dell’adulto, cioè di colui che amministra le risorse umane e finanziarie, ritenendo non impellenti le esigenze di coloro che hanno tanto tempo davanti a sé e che pertanto, loro, possono aspettare. Gli stessi genitori, nelle separazioni, troppo spesso utilizzano i minori per interessi trasversali contro l’altro genitore, aiutati da legali e da servizi sociali accondiscendenti.
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